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Ordinanza 278/1974 ECLI:IT:COST:1974:278 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article regarding clerk's notification duty.

Numero d'incarto Ordinanza 278/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 199-bis of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The challenge, raised by the Court of Appeal of Catanzaro, alleged that the clerk's duty to notify the defendant of the prosecutor's appeal violated Articles 3, 112, and 102 of the Constitution. The Court ruled that the clerk's administrative task of notification does not constitute the exercise of judicial power reserved to magistrates, thus rejecting the claim of usurpation of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 102 Cost.; The clerk's duty to notify the defendant of the prosecutor's appeal is an administrative function and does not constitute the exercise of judicial power reserved to magistrates.

Parole chiave

Generato dall'IA
clerk notification duty judicial power usurpation criminal procedure code constitutional challenge administrative function prosecutor appeal Italian Constitutional Court obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 102, first paragraph, of the Constitution
dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, non potendo essere
Art. 3 of the Constitution
Art. 112 of the Constitution
Art. 26, second paragraph, of Law No. 87 of March 11, 1953
Art. 9, second paragraph, of the Integrative Rules for Judgments before the Constitutional Court
art. 199 bis c.p
questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 155 del 1974
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 155 del 1974 -
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre

1973 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a

carico di Lopreiato Nicola, iscritta al n. 436 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del

16 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis c.p.p. in

riferimento agli artt. 3,112 e 102 della Costituzione.

Considerato che l'unico aspetto nuovo della questione - già

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 155 del 1974 -

attiene alla pretesa "usurpazione di funzioni giurisdizionali" ad opera

del cancelliere, per l'obbligo impostogli di far notificare

all'imputato la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero.

Ritenuto che appare ictu oculi insussistente la violazione

dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, non potendo essere

configurato come esercizio della funzione giurisdizionale riservata ai

magistrati il compito del cancelliere di provvedere a far notificare un

atto di impugnazione;

che le incongruità della disciplina impugnata potranno essere

eventualmente eliminate in sede di riforma del codice di procedura

penale, cui è stato delegato il Governo con legge 3 aprile 1974, n.

108.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 102 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere