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Sentenza 275/1974 ECLI:IT:COST:1974:275 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to bankruptcy law regarding judicial naturalness and defense rights.

Numero d'incarto Sentenza 275/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional admissibility question regarding Articles 217 of the Bankruptcy Law and Articles 19 and 21 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The petitioner argued that the civil bankruptcy declaration precludes the criminal court from assessing the defendant's status as a 'small entrepreneur,' violating the right to a natural judge and effective defense. The Court rejected these claims by citing its own prior rulings which established that the civil judgment's effect on the defendant's status does not infringe constitutional guarantees, noting that the right to legal aid serves as a remedy for indigent defendants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 25 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 3 Cost.: The Court holds that the civil bankruptcy declaration's effect on the defendant's status in criminal proceedings does not violate the right to a natural judge or the right to defense, as established by prior jurisprudence and remedied by legal aid.

Parole chiave

Generato dall'IA
natural judge principle bankruptcy law constitutionality criminal procedure code right to defense civil judgment effect legal aid system small entrepreneur status bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 Cost.
- La questione, come prospettata in riferimento all'art. 25
Art. 24 Cost.
Anche in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di
Art. 3 Cost.
violato l'art. 3 della Costituzione.
Art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo
Artt. 19 e 21 del codice di procedura penale
artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
art. 25 della Costituzione
- La questione, come prospettata in riferimento all'art. 25
art. 24 della Costituzione
Anche in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di
art. 3 della Costituzione
violato l'art. 3 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 141 del 1970
Sentenza n. 110 del 1972
Ordinanza n. 59 del 1971
infondata con la successiva ordinanza n. 59 del 1971.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e degli

artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Prato nel procedimento penale

a carico di Sguerra Anna, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4

aprile 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

:

In un procedimento penale per bancarotta semplice (art.217 cpv.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267) a carico di Anna Sguerra, dichiarata

fallita con sentenza del tribunale 5 febbraio 1971, il pretore di Prato

- rilevato che dalla svolta istruttoria era, in realtà, emersa la

qualità di "piccolo imprenditore" dell'imputata e ritenuto che tale

circostanza, idonea ex art. 2214 u.p. cod. civ. ad escludere l'obbligo

di tenuta delle scritture contabili e, quindi l'illiceità penale della

condotta della prevenuta, non poteva, però, essere da lui valutata,

inquantoché, per consolidata interpretazione dell'art. 217 citato in

relazione agli artt. 19 e 21 cod. proc. pen., "la sentenza civile

dichiarativa di fallimento fa stato, nel giudizio penale per

bancarotta, anche relativamente alla qualità di (non piccolo)

imprenditore commerciale dell'imputato, siccome presupposto

dell'accertato status di fallito" - con ordinanza 22 dicembre 1972,

ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 217

cpv. r.d. 1942, n. 267, 19 e 21 cod. proc. pen., innanzi menzionati:

Ipotizzandone - in relazione alla esposta interpretazione (a suo

avviso consentita dall'ambigua formulazione delle norme stesse) - il

contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 25,24 e 3.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, non vi è stato in questo

costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

:

1. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 217

cpv. legge fallimentare, 19 e 21 cod. proc. pen. che questa Corte è

chiamata a decidere - è sollevata, come si è detto, con riferimento

agli artt. 25,24 e 3 della Costituzione, prospettandosi:

a) violazione del precetto del giudice naturale, sul presupposto

che al giudice penale, investito del delitto di bancarotta, resterebbe

sottratta la cognizione di un elemento costitutivo del reato stesso,

l'accertamento, cioè, della qualità imprenditoriale dell'imputato, su

cui fa stato la precedente sentenza civile dichiarativa di fallimento;

b) violazione, altresì, del diritto alla difesa, la quale, nel

procedimento che si conchiude con la declaratoria di fallimento, non

sarebbe sufficientemente garantita in favore del debitore; e ciò sotto

un duplice profilo: da un lato, perché l'audizione del debitore non

può assimilarsi a un vero e proprio interrogatorio previa

contestazione dei fatti addebitati; e, dall'altro, per la non

"tassatività" dell'assistenza di un difensore nell'interrogatorio

davanti al tribunale fallimentare e per la mancata previsione, qualora

il debitore non vi provveda, della nomina di un difensore di ufficio;

c) violazione, infine, in correlazione all'anzidetto secondo

profilo concernente il diritto di difesa, anche del principio di

eguaglianza, poiché, essendo appunto facoltativa l'assistenza tecnica

nella fase preliminare di audizione del debitore in camera di consiglio

- ex art. 15 legge fallimentare, come modificato a seguito della

sentenza del 1970 n. 141 di questa Corte - sarebbe deteriore la

posizione dell'imprenditore meno abbiente che, pur volendolo, non

avrebbe, in concreto, i mezzi per munirsi di un proprio difensore.

2. - La questione, come prospettata in riferimento all'art. 25

della Costituzione, è già stata da questa Corte implicitamente

ritenuta infondata con la sentenza del 1970 n. 141 citata (là dove

questa ha, appunto, affermato la compatibilità con il precetto del

giudice naturale della normativa sulla pregiudiziale civile nei reati

fallimentari) ed è stata, comunque, dichiarata manifestamente

infondata con la successiva ordinanza n. 59 del 1971.

Anche in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di

legittimità degli artt. 217 legge fallimentare, 19 e 21 cod. proc.

pen. citati risulta, poi, già risolta con la sentenza di questa Corte

n. 110 del 1972; la quale - anche in dipendenza della precedente

parziale declaratoria di illegittimità degli artt. 15 e 147 legge

fallimentare (da cui discende l'obbligo del tribunale di convocare

l'imprenditore in camera di consiglio onde possa esercitare il proprio

diritto di difesa anche con l'assistenza tecnica di un difensore: sent.

del 1970 n. 141) - ha rilevato come, in effetti "in ordine alle

condizioni oggettive e soggettive necessarie e sufficienti per la

dichiarazione di fallimento" sia consentita all'imprenditore "un'ampia

difesa" avendo egli a propria disposizione "i mezzi e i modi più

adeguati a dimostrarne l'inesistenza o la non sufficienza sia nella

fase anteriore alla dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa

sentenza e sino all'eventuale passaggio in giudicato di essa".

Né la questione può dirsi fondata sotto l'ultimo e nuovo profilo

prospettato, secondo cui nell'ambito del diritto di difesa risulterebbe

violato l'art. 3 della Costituzione.

Invero, il fatto che il diritto all'assistenza tecnica nel

procedimento predetto si sostanzi nella mera facoltà dell'imprenditore

di avvalersene - facoltà che, come si è detto, è stata ritenuta

idonea a realizzare la garanzia della difesa con la sentenza del 1970

n. 141 - non comporta un pregiudizio per l'imprenditore meno abbiente,

il quale, pur volendolo, non avesse i mezzi economici per munirsi di un

difensore. Infatti taleipotizzata situazione non è, nel sistema, priva

di correttivi e trova, anzi, specifico rimedio nell'istituto del

gratuito patrocinio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), 19 e 21 del codice di procedura penale sollevata, con

l'ordinanza indicata in epigrate, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle norme medesime, sollevata, nella stessa ordinanza, in riferimento

agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere