Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 279 CPP as judge lacks standing to raise constitutional issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 279 of the Criminal Procedure Code inadmissible. The lower court judge raised the issue because he believed the trial court lacked jurisdiction over provisional release requests for serious crimes, which he thought belonged to the appellate court. The Court ruled that the judge who transferred the case to another court lacked the legal standing to question the validity of the norm he applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25, first paragraph, and Art. 24, second paragraph, of the Constitution; a judge who, in exercising jurisdiction, applies a contested norm and transfers the case to another court lacks the standing to raise a constitutional question regarding that norm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 279
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23
dicembre 1972 dal tribunale di Venezia nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Gregolin Gastone e Toso Vanni, iscritte ai
nn. 166 e 167 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
:
Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento di due
procedimenti penali di competenza della Corte d'assise, a carico di
Gregolin Gastone e Toso Vanni, gli imputati proponevano istanza di
libertà provvisoria al tribunale di Venezia. Con due ordinanze dello
stesso tenore, emesse in data 23 dicembre 1972, il tribunale, dopo aver
rilevato che la competenza a decidere sulla libertà provvisoria
spettava, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale alla
sezione istruttoria della Corte d'appello, sollevava d'ufficio, senza
sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Corte
costituzionale, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 279, con riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, nella parte in cui
attribuisce alla sezione istruttoria la cognizione della domanda di
libertà provvisoria nei procedimenti di Corte d'assise durante la fase
preliminare al dibattimento, distolga l'imputato dal giudice naturale,
perché attribuisce la competenza a un organo istruttorio anziché
giudicante e determina, anche in relazione al grado del giudizio, un
anomalo spostamento della competenza territoriale, come se la Corte
d'assise fosse una sezione della Corte d'appello e non del tribunale.
La stessa disposizione, inoltre, costituirebbe intralcio all'esercizio
effettivo del diritto di difesa, costretto a subire, specie quando le
corti abbiano sede nei tribunali periferici, il trasferimento degli
incartamenti processuali in altra sede.
Nei giudizi dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita
né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa,
pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma,
delle Norme integrative.
:
I giudizi vanno riuniti perché prospettano una medesima questione.
Il tribunale di Venezia, ricevuta istanza di libertà provvisoria
di imputati detenuti per reati di competenza della Corte di assise ed
il cui processo, chiusa l'istruttoria, si trovava nella fase degli atti
preliminari al giudizio, rilevava, con ordinanze in epigrafe, che la
competenza a decidere sulla istanza, ai sensi dell'art. 279 del codice
di procedura penale, non spettava al tribunale - secondo ciò che al
giudice a quo appariva logico - ma alla sezione istruttoria della
Corte di appello, alla quale provvedeva perciò a rimettere gli atti.
Con le stesse ordinanze sollevava però questione di legittimità
costituzionale del detto art. 279, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Ma la proposta questione di costituzionalità appare, prima facie,
del tutto priva del requisito della rilevanza.
Avendo applicato la norma che denunzia e, per altro, trasferito ad
altro giudice, per competenza, il giudizio, il giudice a quo difetta di
legittimazione a proporre una questione ad essa relativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
I dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale proposta,
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere