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Ordinanza 263/1974 ECLI:IT:COST:1974:263 Generato dall'IA

Ordinanza 263/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 263/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, promosso con ricorso del

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Ordinanza 263/1974 · Corte costituzionale: dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, promosso con ricorso del

Parole chiave

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gestione delle prestazioni di invalidità soppressione delle rendite di invalidità riduzione dell'assegno per grandi invalidi nuova domanda di prestazioni d'invalidità ricorso all'assistenza sociale comune di assistenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 della

legge 26 maggio 1970, n. 381,9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6

della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché, in via subordinata,

dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, promosso con ricorso del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19

febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto

al n. 38 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente

della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970,

n. 381,9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo

1971, n. 118, concernenti rispettivamente l'assistenza economica

continuativa a favore dei sordo-muti, nuove provvidenze a favore dei

ciechi civili, e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili,

nonché, in via subordinata, dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n.

97, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza, per contrasto con l'art. 5, n. 25, della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n.5;

che con atto depositato il 22 maggio 1974, il Presidente della

Provincia ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata

accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da

dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere