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Ordinanza 262/1974 ECLI:IT:COST:1974:262 Generato dall'IA

Ordinanza 262/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 262/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 4 del registro 1971, per

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Ordinanza 262/1974 · Corte costituzionale: 4 del registro 1971, per

Parole chiave

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comune di assistenza aiuti aventi finalità regionale prestazioni dell'assistenza sociale assistenza amministrativa internazionale gestione delle prestazioni di invalidità revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Trentino-Alto Adige, notificato l'11 febbraio 1971, depositato in

cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 4 del registro 1971, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Commissario

del Governo e del Vice Commissario del Governo rispettivamente in data

14 novembre e 19 dicembre 1970, con i quali sono stati istituiti i

Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per le

Provincie di Trento e di Bolzano.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giu" dice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente

della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto

di attribuzione in relazione al decreto del Commissario del Governo

nella Regione Trentino-Alto Adige n. 21.697/3 A.2.15 del 14 novembre

1970 ed al decreto del Vice Commissario del Governo nella stessa

Regione n. 15.680/V del 19 dicembre 1970, con i quali erano stati

istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica

per le Provincie di Trento e Bolzano, ai sensi delle leggi 26 maggio

1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, concernenti rispettivamente

l'assistenza economica continuativa a favore dei sordomuti e le nuove

provvidenze in favore dei ciechi civili;

che, con atto depositato il 30 maggio 1974, la difesa della Regione

ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il

processo è da dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere