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Sentenza 258/1974 ECLI:IT:COST:1974:258 Generato dall'IA

Sentenza 258/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 258/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Sentenza 258/1974 · Corte costituzionale: obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
dell'art. 76 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo

2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di

lavoro 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia

di Chieti;

b) del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25

settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie

edilizia ed affini della provincia di Padova, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 13 marzo e il 26 giugno 1973 dal pretore di

Ortona nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cirulli

Nicola e di Del Pizzo Carmine, iscritte ai nn. 219 e 354 del registro

ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 198 del 10 agosto 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973;

2) ordinanza emessa il 27 settembre 1973 dal pretore di Lanciano

nel procedimento penale a carico di D'Urbano Salvatore, iscritta al n.

31 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Giacometti Wilma, iscritta al n. 263

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Il pretore di Ortona con due distinte ordinanze in data 13 marzo e

26 giugno 1973, e il pretore di Lanciano con una terza ordinanza in

data 27 settembre 1973, hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863,

nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma,

del contratto collettivo 2 ottobre 1959 - che statuisce l'obbligo degli

imprenditori edili di accantonare presso la locale cassa edile le

percentuali dovute ai dipendenti per gratifica natalizia, ferie e

festività - integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio

1959 - per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti - in

relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione

dell'art. 76 della Costituzione.

Il pretore di Padova, a sua volta, con ordinanza in data 14 maggio

1973, ha sottoposto alla Corte questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del d.P.R.9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui

rende obbligatorio erga omnes l'articolo 7 del contratto collettivo 25

settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie

edilizia ed affini della provincia di Padova - che attiene al

finanziamento della Scuola professionale edile - in relazione

all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dello

stesso art. 76 della Costituzione.

In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata

costituzione di parti private, né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

I quattro giudizi riguardano questioni identiche (ordinanze 13

marzo e 26 giugno 1973 del pretore di Ortona e ord. 27 settembre 1973

del pretore di Lanciano) o analoghe (ord. 14 maggio 1973 del pretore

di Padova), sicché possono essere definiti con unica sentenza.

Per ciò che si riferisce alle ordinanze dei pretori di Ortona e di

Lanciano, questa Corte si è già pronunziata sul medesimo argomento,

nel senso della fondatezza (sentenze n. 59 del 1964; n. 42, n. 101 e n.

156 del 1971; n. 185 del 1972 ecc.). Peraltro, data l'autonomia di ogni

contratto collettivo provinciale, che assume aspetti differenti per

ciascuna provincia, occorre una distinta dichiarazione di

illegittimità costituzionale.

La norma denunziata dal pretore di Padova estende erga omnes

l'obbligo del contributo per il finanziamento della Scuola

professionale edile istituita con l'accordo collettivo 11 dicembre

1947. Come ha giustamente rilevato il giudice a quo, l'istituzione di

tale scuola esula dalla diretta disciplina sostanziale del rapporto di

lavoro e non concerne il trattamento minimo retributivo, sicché,

travalicando i limiti della legge di delegazione, la relativa norma va

dichiarata illegittima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul trattamento economico e

normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle

provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e

circondario), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.

8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959,

integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli

operai edili ed affini della provincia di Chieti;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul trattamento economico e

normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle

provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia,

Verona e Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes

l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli

operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini

della provincia di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VTN CENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRT SAFULLI -

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere