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Sentenza 246/1974 ECLI:IT:COST:1974:246 Generato dall'IA

Sentenza 246/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 246/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Corte costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art.

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Sentenza 246/1974 · Corte costituzionale: Corte costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art.

Parole chiave

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costituzionalità messa in pericolo dell'ordine costituzionale censure di diritto costituzionale costituzione e composizione ordinanza di necessità incostituzionale requisito costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
sollevato, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il

personale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di

credito su pegno di prima categoria, promosso con ordinanza emessa il

17 aprile 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II civile

- nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Lucca

e Sebastiani Pier Giorgio ed altri, iscritta al n. 299 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 247 del 20 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

:

In un giudizio civile promosso da Pier Giorgio Sebastiani contro la

Cassa di risparmio di Lucca per ottenere il trattamento di quiescenza,

la convenuta, rilevato che la cessazione del rapporto di lavoro era

avvenuta per destituzione, resistette alla domanda invocando l'art. 88

del proprio regolamento organico del 7 giugno 1938, secondo cui "la

destituzione importa perdita del diritto a pensione".

Il tribunale di Lucca e poi la Corte d'appello di Firenze accolsero

la domanda, in base alla duplice considerazione: a) che l'art. 88 del

predetto regolamento organico doveva ritenersi abrogato dal combinato

disposto degli artt. 88 e 82 del c.c.n.1. 28 febbraio 1941 per i

dipendenti delle Casse di risparmio (secondo cui "al lavoratore che

cessa dal servizio... spetta il trattamento di quiescenza stabilito

dalle norme in atto presso ciascun istituto alla data di entrata in

vigore del presente contratto"); b) perché comunque l'art. 88 del

Regolamento organico, se non si ritenesse già abrogato, sarebbe

divenuto inapplicabile per effetto della sentenza n. 75 del 1968 della

Corte costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art.

2120 del codice civile.

Su ricorso della Cassa di risparmio di Lucca, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 17 aprile 1972 - rilevato che l'art. 88

del Regolamento organico, lungi dall'essere stato abrogato, era

recettiziamente richiamato dall'art. 88 del contratto collettivo del

1941, la cui efficacia non poteva dirsi venuta meno, per questa parte,

in dipendenza della su citata sentenza della Corte costituzionale - ha

sollevato, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della predetta disposizione del c.c.n.1. 28

febbraio 1941, per la parte, appunto, in cui contiene un rinvio

recettizio al primo comma dell'art. 88 del Regolamento organico della

Cassa di risparmio di Lucca.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza

indicata, nel giudizio innanzi questa Corte non si è costituita alcune

delle parti né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

:

L'ordinanza de qua denuncia, per contrasto con l'art. 36 della

Costituzione, l'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28

febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, per la parte

in cui contiene un rinvio recettizio al primo comma dell'art. 88 del

Regolamento organico della Cassa di risparmio di Lucca.

La questione è inammissibile.

Questa Corte, con le sentenze n. 1 del 1963 e n. 76 del 1969, dopo

aver precisato che i contratti collettivi, come gli altri atti

normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla legge in

generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto

che non potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei

regolamenti (art. 7 delle disposizioni sulla legge in generale), ha

ritenuto che - caduto il sistema - l'art. 43 del d.l.1. 23 novembre

1944, n. 369, non dette alle norme predette forza di legge, ma si

limitò a mantenere inalterata per l'avvenire la loro originaria

efficacia. Dal che ha dedotto che rispetto ad esse non si possono

sollevare questioni di legittimità costituzionale e che spetta

soltanto al giudice competente per le singole controversie l'esame se

le disposizioni di cui si è detto contrastino con norme imperative

appartenenti ad un livello superiore nella gerarchia delle fonti ed in

primo luogo se contrastino con norme costituzionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio

1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, in riferimento all'art.

36 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VIN CENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere