Ordinanza 24/1974 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcomma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 136 Cost; Ordinanza 24/1974 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
30 agosto 1971 dal pretore di Livorno nel procedimento di esecuzione
penale a carico di Lucarelli Dino, iscritta al n. 14 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.50 del 23 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con ordinanza 30 agosto 1971, emessa nel procedimento
di esecuzione penale a carico di Lucarelli Dino, il pretore di Livorno
ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 151, terzo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la
necessità dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale al
difensore nel dibattimento che non abbia proposto gravame e non sia
stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 96 del 1971, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui si esclude che
l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a
dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento;
che, pertanto, la questione proposta dal pretore di Livorno è
priva di autonomo rilievo in quanto risulta assorbita nella decisione
della Corte che riguarda tutte le sentenze pronunciate in seguito a
dibattimento, comprese quelle in contumacia dell'imputato;
che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura
penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza
n. 96 del 5 maggio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere