Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 237/1974 ECLI:IT:COST:1974:237 Generato dall'IA

Sentenza 237/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 237/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ricorso di Pardera Gino, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1972

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 30 Cost, art. 3 Cost, art. 30 della Costituzione; Sentenza 237/1974 · Corte costituzionale: 255 del registro ordinanze 1972

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di adozione accoglimento di minori figlio unico diritti dello stato di famiglia integrazione dei figli permesso per ricongiungimento familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 30 Cost
dell'art. 30 Cost. - che la preesistenza di figli legittimati per
art. 3 Cost
questa parte, l'art. 3 Cost., perché impone una limitazione che non
art. 30 della Costituzione
rispettati i principi sanciti nell'art. 30 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2,

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1972

dalla Corte d'appello di Bologna - sezione per i minorenni - sul

ricorso di Pardera Gino, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13

settembre 1972.

Visto l'atto di costituzione di Pardera Gino;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito l'avv. Luigi Neri, per il Pardera.

:

Gino Pardera, dopo aver ottenuto la dichiarazione della cessazione

degli effetti civili del suo matrimonio concordatario con Alda Fiaccola

- venuto meno il relativo impedimento - riconosceva come figlia

naturale Giulia Franceschi e ne chiedeva la legittimazione per decreto

del Capo dello Stato, facendo presente che la madre di costei, Franca

Franceschi, si era unita in matrimonio con altra persona (Renato

Minghi).

La Corte d'appello di Bologna, alla quale era stata presentata la

domanda, nel prendere atto del consenso manifestato dall'unica figlia

legittima (coniugata) dell'istante, sollevava con ordinanza 19 aprile

1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, del

codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,

"nella parte in cui esclude la legittimazione per decreto del

Presidente della Repubblica quando il genitore abbia figli legittimi o

legittimati per susseguente matrimonio".

Tale disposizione, limitativa della legittimazione per decreto,

porta - ad avviso del giudice a quo - a sottoporre "alla medesima

disciplina figli naturali che, invece, possono trovarsi e si trovano in

situazioni completamente differenti" e, inoltre, "facendo dipendere la

possibilità di legittimazione dal solo fatto che il genitore abbia

oppur no figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, pone

in essere una disparità di trattamento per alcuni soggetti rispetto ad

altri, unicamente per condizioni personali".

La disparità sarebbe ancora più evidente se si tiene conto che,

mentre, come nel caso in esame, è impedita la legittimazione per

decreto quando non esiste più una famiglia e l'unica figlia legittima

ha espresso il suo pieno consenso, analoga limitazione non sussiste né

per la legittimazione di un figlio per susseguente matrimonio dei

genitori, pur se essi abbiano avuto figli naturali da altre persone,

né per la stessa legittimazione per decreto da parte dei genitori con

figli naturali, già legittimati nella stessa forma.

Neppure sussisterebbe la necessità di garantire il principio di

compatibilità tra la tutela della filiazione naturale ed i diritti

della famiglia legittima di cui all'art. 30, terzo comma, della

Costituzione. Anche con tale precetto verbale a confliggere la norma

denunziata, la cui ratio di evitare che un figlio naturale venga

introdotto nella famiglia, a parità con i figli legittimi o

legittimati, pur avendo in comune uno solo dei genitori, sarebbe

contraddetta dall'ipotesi che, come nella specie, il genitore, pur

avendo figli legittimi o legittimati, sia tuttavia libero per

annullamento o scioglimento del matrimonio, sicché il legittimando

verrebbe a far parte di una compagine familiare in cui esiste il solo

genitore, che i figli legittimi hanno in comune con quello naturale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto il

Pardera, la cui difesa chiede che la norma sia dichiarata illegittima,

facendo propria la motivazione dell'ordinanza di rimessione, e non è

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.

:

1. - È stato denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt.

3 e 30, terzo comma, della Costituzione, l'art. 284, n. 2, del codice

civile "nella parte in cui esclude la legittimazione per decreto del

Presidente della Repubblica quando il genitore che la domandi abbia

figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio".

2. - Non vi è dubbio che in via di principio la legge possa

circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro quell'ambito

che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la

salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30,

terzo comma, Cost.). occorre, tuttavia, che le limitazioni non siano

esorbitanti rispetto a tale scopo.

3. - A nulla rileva - e non vi è violazione né dell'art. 3 né

dell'art. 30 Cost. - che la preesistenza di figli legittimati per

decreto non sia di ostacolo alla legittimazione per decreto di altri

figli naturali e sia, all'opposto, preclusiva la preesistenza di figli

legittimati per susseguente matrimonio. Non si tratta, invero, di due

situazioni eguali alle quali la legge abbia fatto trattamento diverso.

Ed infatti con la legittimazione per susseguente matrimonio è venuta

in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli; e

il legislatore ben può disporre per i figli così legittimati una

tutela non diversa da quella che sussiste per i figli nati legittimi.

4. - Rileva, invece, che la preesistenza di figli legittimi o

legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi osti di

per sé alla concessione della legittimazione per decreto del Capo

dello Stato, mentre la presenza del coniuge la renda possibile ove vi

sia il suo assenso.

Posto che anche il coniuge fa parte di quella famiglia legittima a

garanzia della quale possono essere fissati ragionevoli limiti ai

diritti dei figli nati fuori del matrimonio, non si vede perché quando

vi siano figli legittimi e maggiorenni (che, in quanto tali, hanno la

capacità di esprimere un valido assenso) la concessione della

legittimazione per decreto venga del tutto esclusa e non già solo

condizionata al loro assenso. Se il legislatore ha ritenuto che la

tutela dei diritti del coniuge sia sufficientemente assicurata

condizionando al suo assenso la legittimazione, è- certamente

irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando

preesistano figli legittimi maggiorenni: la norma in esame viola, per

questa parte, l'art. 3 Cost., perché impone una limitazione che non

appare strettamente necessaria alla tutela dei membri della famiglia

legittima.

5. - Il legislatore può, ovviamente, dare nuova strutturazione e

nuova disciplina all'istituto della legittimazione, sempreché siano

rispettati i principi sanciti nell'art. 30 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, del

codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per

decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando,

esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e

abbiano dato il loro assenso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere