Ordinanza 23/1974 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAstesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 23/1974 · Corte costituzionale: stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto
comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello
stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal
tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gallerani
Antonio ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1
agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Antonio Gallerani
ed altri, con ordinanza 15 dicembre 1972 del tribunale di Ferrara, è
stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto
comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello
stesso articolo, nella parte in cui preclude al condannato a pena
detentiva la possibilità di fruire del beneficio della sospensione
condizionale della pena, qualora egli abbia già ottenuto il beneficio
per una condanna a pena detentiva contravvenzionale (arresto).
Considerato che, rispetto al medesimo art. 3 Cost., la questione è
stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973 di questa
Corte;
che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da
indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in
relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere