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Ordinanza 228/1974 ECLI:IT:COST:1974:228 Generato dall'IA

Ordinanza 228/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 228/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 373

Regesto Legislator

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Ordinanza 228/1974 · Corte costituzionale: 373

Parole chiave

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diritto all'antenna canone radiotelevisivo diritto di diffondere monopolio sulle installazioni elettriche materiale elettrico e apparecchiature radio monopolio dei telegrafi e telefoni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio

1931, n. 234, della legge 14 marzo 1952, n. 196, del d.P.R. 5 agosto

1966, n. 1214, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel

procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 373

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con ordinanza di rimessione 23 giugno 1973 il pretore

di Poggibonsi ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale

del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196,

della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

in relazione agli artt. 21 e 43 della Costituzione, nella parte in cui

legittimano il monopolio delle radio trasmissioni, nella parte in cui

rendono obbligatoria la c.d. licenza di solo ascolto, e nella parte in

cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della

pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radio elettrici.

Considerato che, così enunciando genericamente le questioni, il

pretore non ha indicato, neppure nella motivazione dell'ordinanza,

quali norme dei suindicati atti legislativi contrasterebbero, a suo

avviso, con i citati articoli della Carta;

che la indicazione di tali norme, ed in ispecie di quelle relative

al solo "ascolto", è indispensabile sia effettuata dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la rimessione degli atti al pretore di Poggibonsi perché

provveda in conseguenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere