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Ordinanza 224/1974 ECLI:IT:COST:1974:224 Generato dall'IA

Ordinanza 224/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 224/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Gianfranco, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 595 cod. proc. pen; Ordinanza 224/1974 · Corte costituzionale: Gianfranco, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

Parole chiave

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incostituzionalità censure procedurali censura di violazione costituzionale giurisdizione costituzionale revisione in materia penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto
art. 595 cod. proc. pen
dell'art. 595 cod. proc. pen., al pretore non spetta assumere alcun
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di

Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni

Gianfranco, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di

Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni

Gianfranco è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 174

del codice penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con

deduzioni depositate il 13 novembre 1973, nelle quali chiede una

dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione

sollevata.

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di

procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, ai sensi

dell'art. 595 cod. proc. pen., al pretore non spetta assumere alcun

provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto il compito di

trasmettere la istanza del condannato o degli altri soggetti al

riguardo legittimati al Procuratore generale presso la Corte d'appello

competente;

che, come questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire

con le sentenze 21 maggio 1970, n. 81, 25 marzo 1971, n. 74, 18

dicembre 1972, n. 216, e 28 giugno 1973, n. 132, se è vero che

l'espressione "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge cost. 9

febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere

inteso in senso lato, tuttavia è pur sempre necessario che

l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento

meramente amministrativo nel quale all'organo giurisdizionale non

competa alcun potere decisionale in ordine all'applicazione della norma

denunciata; che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza in

esame si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere