Italian Constitutional Court dismisses challenge to Civil Procedure Code Art. 621 as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 621 of the Civil Procedure Code manifestly unfounded. The Court relied on its prior ruling in Sentence No. 112 of 1970, which already rejected the same challenge based on Articles 3 and 24 of the Constitution. Although the applicants raised a new formal argument regarding third-party rights, the Court found it refuted by the extensive reasoning in the earlier decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The Constitutional Court may declare a constitutional question manifestly unfounded if it has already been declared unfounded in a previous judgment on the same grounds, even if new formal arguments are raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio
1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guidi
Armando e Lucente Fausto ed altra, iscritta al n. 235 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 219 del 23 agosto 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970 e
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 184 del 1970, in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che l'unico profilo formalmente nuovo relativo al divieto di
considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del
terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal
commercio, è confutato dalle ampie considerazioni contenute nella
sentenza n. 112 del 1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 112
del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere