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Ordinanza 22/1974 ECLI:IT:COST:1974:22 Generato dall'IA

Ordinanza 22/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 22/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con ordinanza

Regesto Legislator

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Ordinanza 22/1974 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con ordinanza

Parole chiave

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libertà d'espressione oltraggio alla corte censure di diritto costituzionale atto che arreca pregiudizio oltraggio a uno Stato estero espressioni sconvenienti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal

pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Morotti

Gabriele, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con ordinanza 17 novembre 1972, il pretore di

Bologna, nel procedimento penale a carico di Gabriele Morotti, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione.

Considerato che, rispetto ai medesimi artt. 1 e 3 Cost. (ed anche

ad altri) la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza

n. 165 del 1972 di questa Corte (che ha fatto richiamo pure alla

precedente sentenza n. 109 del 1968) e, poi, ripetute volte,

manifestamente infondata (vedansi le ordinanze nn. 6, 61 e 80 e le

sentenze nn. 95 e 133 del 1973);

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da

indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata con ordinanza

17 novembre 1972 dal pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 1 e

3 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n.

165 del 1972 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61 e 80

e con le sentenze nn. 95 e 133 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere