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Sentenza 218/1974 ECLI:IT:COST:1974:218 Generato dall'IA

Sentenza 218/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 218/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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alla stessa sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 218/1974 · Corte costituzionale: alla stessa sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa viene assoggettato

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo

comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nel testo

modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza

emessa il 27 agosto 1973 dal pretore di Piombino nel procedimento

penale a carico di Callai Mario, iscritta al n. 397 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Mario Callai,

imputato della contravvenzione preveduta e punita dall'art. 8,

penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato

dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere, pur avendo ottemperato

all'obbligo della prescritta assicurazione, esercitata la caccia senza

essere stato in grado di esibire alle guardie forestali la prova

dell'assicurazione stessa, il pretore di Piombino, con ordinanza 27

agosto 1973, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa viene assoggettato

alla stessa sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da

assicurazione, sia il fatto di chi, pur essendo assicurato, è sorpreso

a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi.

Poiché, dopo gli adempimenti di legge, non vi sono stati

costituzione o intervento di parti, il giudizio, come sopra promosso,

viene all'esame della Corte convocata in camera di consiglio, ai sensi

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

:

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra

nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti

debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura

della pena e che, quando siffatto potere sia contenuto nei limiti della

razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La disparità di trattamento denunziata con l'ordinanza di rinvio

palesemente eccede da tali limiti, mancando ogni elemento logico che

possa spiegare il fondamento giuridico e razionale di una normativa

come quella dell'art. 8 impugnato, il quale punisce - con la revoca

della licenza di caccia da tre a cinque anni, nonché con le pene

prevedute (dal precedente art. 7) a carico di chi cacci senza licenza -

in modo identico chi non sia assicurato e chi, pur essendo assicurato,

non sia stato in grado di darne la prova all'agente che gliene abbia

fatto richiesta.

Ciò appare tanto più manifesto ove si consideri che:

a) lo stesso r.d. n. 1016 del 1939, nel testo modificato dalla

legge n. 799 del 1967, punisce (art. 7) con l'ammenda da lire 12.000 a

lire 120.000 chi eserciti la caccia senza essere munito della relativa

licenza, mentre punisce (art. 10) con l'ammenda da lire 1.200 a lire

2.400, colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenta

all'agente che gliene faccia richiesta;

b) nella stessa materia dell'assicurazione obbligatoria la legge n.

990 del 1969, relativa all'assicurazione della responsabilità civile

per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, punisce (art. 32,

comma primo) con l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a tre

mesi chi circoli senza essere assicurato, mentre punisce (art. 32,

comma secondo) con la semplice sanzione amministrativa da lire l.000 a

lire 10.000 chi, pur essendo assicurato, circoli senza essere munito

del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il relativo

contrassegno.

Ne consegue che la norma denunziata, nei limiti risultanti dalle

considerazioni che precedono, deve essere dichiarata illegittima,

restando nella discrezionalità del legislatore - con il limite di una

ragionevole differenziazione rispetto alla fatti specie di chi caccia

senza essere assicurato - lo stabilire con quale sanzione debba essere

punito chi, pur essendo assicurato, è sorpreso a cacciare privo dei

documenti dimostrativi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo

comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato

dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si

riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, è sorpreso a

cacciare privo dei soli documenti dimostrativi. Così deciso in Roma,

in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere