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Sentenza 213/1974 ECLI:IT:COST:1974:213 Generato dall'IA

Sentenza 213/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 213/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanza emessa il 2 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento

Regesto Legislator

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art. 88 cod. proc. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza 213/1974 · Corte costituzionale: ordinanza emessa il 2 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute rinvio del dibattimento sospensione delle prestazioni d'invalidità stato stazionario malattia cronica

Disposizioni normative citate

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art. 88 cod. proc. pen
sopravvenuta all'imputato (art. 88 cod. proc. pen.) comporta la
art. 159 cod. pen
volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 2 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Avico Celestino, iscritta al n. 222 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 198 del 10 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Celestino Avico,

essendo risultato, da un esame clinico, che le di lui condizioni di

salute non solo non gli consentivano di comparire all'udienza, ma

"nelle attuali condizioni di equilibrio psico-fisico", ne

sconsigliavano l'esame a domicilio e rendevano dubbie le probabilità

che potesse venir meno nel futuro l'impedimento, il tribunale di Roma

escludeva la possibilità sia di interpretare estensivamente l'art. 497

del codice di procedura penale, per essere la relativa ipotesi

normativa prevista solo per impedimenti di carattere temporaneo e

inidonea a sospendere la prescrizione, sia di applicare analogicamente

l'art. 88 dello stesso codice, stante anche il divieto di sospendere il

processo fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, con

ordinanza 2 marzo 1973, sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli

articoli sopra citati, ritenendola pregiudizievole dell'effettiva

difesa personale dell'imputato per quanto concerne l'interrogatorio e

la di lui facoltà di presenziare allo svolgimento del dibattimento.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

:

1. - Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e &8 del codice

di procedura penale per il fatto che i fenomeni patologici, dei quali

non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non

postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento.

2. - La questione, che è stata proposta in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, non è fondata.

Il giudice può bensì negare attendibilità - con ordinanza

fondata su motivazione logica ed adeguata - alla prova

dell'impedimento, ma non può non ritenere necessaria la presenza

dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei

diritti della difesa (e anche, caso per caso, a fini di giustizia, per

la ricerca della verità: art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.). Ed

è da aggiungere che è giurisprudenza consolidata della Corte di

cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento è

inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico

della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente della

inabilità e conseguente impedimento a comparire.

Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva

costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in

punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del

dibattimento.

Mette conto, comunque, osservare che l'infermità di mente

sopravvenuta all'imputato (art. 88 cod. proc. pen.) comporta la

sospensione del procedimento (e non del dibattimento), la quale, a sua

volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159

cod. pen. (e, nel caso, l'ordinanza di rimessione parla di "danni

cerebrali" e di precarie "condizioni di equilibrio psico-fisico").

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura

penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere