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Ordinanza 209/1974 ECLI:IT:COST:1974:209 Generato dall'IA

Ordinanza 209/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 209/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 209/1974 · Corte costituzionale: secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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contratto di cura contratto di mediazione recesso dal contratto diritto alla disconnessione convenzione di risoluzione divergenza di pareri medici

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
civile, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2237,

secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa

il 20 novembre 1972 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento

civile vertente tra Vitale Maurizio e la società Ars Medica, iscritta

al n. 392 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1972 (pervenuta a questa

Corte il 3 ottobre 1973) emessa nel procedimento civile vertente tra

Vitale Maurizio e la società p.a. "Ars Medica" la Corte di appello di

Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2237, secondo e terzo comma, del codice civile in riferimento all'art.

3 della Costituzione;

che secondo la citata ordinanza le norme contenute nei menzionati

commi dell'art. 2237 del codice civile contrasterebbero con l'art. 3

della Costituzione, in quanto dispongono che il professionista può

recedere dal contratto solo per giusta causa e in modo da evitare

pregiudizio al cliente, mentre consente a quest'ultimo di porre fine al

rapporto ad nutum, con il solo obbligo di corrispondere al

professionista il compenso per l'opera svolta e l'importo delle spese

sostenute.

Considerato che la questione, prospettata negli stessi termini

dell'ordinanza 17 dicembre 1969 del pretore di Postiglione (ordinanza

cui fa riferimento anche la Corte di appello di Roma), è stata già

dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 25 del 1974.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice

civile, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dall'ordinanza 20 novembre 1972 della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere