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Sentenza 207/1974 ECLI:IT:COST:1974:207 Generato dall'IA

Sentenza 207/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 207/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 207/1974 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 162

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1972 dal pretore di Egna nel

procedimento penale a carico di Dibiasi Walter, iscritta al n. 125 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Orvieto nel

procedimento penale a carico di Barberani Vittorio, iscritta al n. 251

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

:

Con ordinanza 19 gennaio 1972, emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Dibiasi Walter, imputato della contravvenzione di

cui all'art. 10 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), il pretore

di Egna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La stessa questione, sostanzialmente, è stata proposta altresì

dal pretore di Orvieto, con ordinanza 19 maggio 1972, emessa nel corso

del procedimento penale a carico di Barberani Vittorio, imputato della

contravvenzione di cui all'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162.

Nei procedimenti conseguiti avanti questa Corte non vi è stata

costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

:

Secondo le ordinanze di rimessione, l'istituto dell'oblazione, che

"si fonda sulla sussistenza di un requisito esclusivamente soggettivo",

e cioè sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il

principio di uguaglianza, in quanto il cittadino che non ha i mezzi

sarebbe costretto a subire il procedimento penale, con relativa

condanna e con tutte le conseguenze di essa comprese eventualmente la

conversione della pena pecuniaria in detentiva e l'applicazione delle

pene accessorie.

La questione non è fondata.

Trattando della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive

questa Corte ha avuto occasione di esaminare se sussiste violazione

dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del differenziato

trattamento fra condannato abbiente e condannato non abbiente, che, per

mancanza di mezzi, è costretto a subire l'esecuzione coattiva della

pena convertita in detenzione. E, con la sentenza n. 29 del 1962 ha

escluso la sussistenza della denunziata illegittimità adducendo che

sono giustificate "quelle particolarità di trattamento che

inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un istituto giuridico;

il che appunto si verifica per la pena la cui funzione è tale che deve

poter trovare attuazione a carico di chiunque abbia commesso violazione

di una norma penale".

Le stesse ragioni sono da richiamare per l'istituto dell'oblazione,

che non si fonda - come ritiene il giudice a quo - sulla sussistenza

del requisito soggettivo della solvibilità, ma trova fondamento invece

nell'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese

i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e nell'interesse

del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con

tutte le conseguenze di essa.

Dal momento che, a seguito del commesso reato, il contravventore

deve in ogni caso sopportare la pena pecuniaria, il legislatore concede

la facoltà di avvalersi di un istituto che gli consente un minore

sacrificio economico. In siffatta situazione perde qualsiasi rilevanza

l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve

subirne inderogabilmente le conseguenze.

Non è l'oblazione che crea le denunciata differenza, la quale

invece rimane al di fuori dell'istituto e non sarebbe eliminata dalla

dichiarazione di illegittimità di esso, perché, in tal caso, tutti -

ricchi e poveri - sarebbero soggetti al procedimento penale ordinano e

l'insolvente subirebbe la conversione della pena pecuniaria in

detentiva, conversione costituzionalmente legittima per le ragioni

esposte nella sopraindicata sentenza n. 29 del 1962 di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 162 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3

della Costituzione con le ordinanze del 19 gennaio e del 19 maggio 1972

dei pretori di Egna e di Orvieto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere