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Sentenza 2/1974 ECLI:IT:COST:1974:2 Generato dall'IA

Sentenza 2/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 2/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze emesse il 13 gennaio 1973 dalla Corte suprema di cassazione -

Regesto Legislator

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Sentenza 2/1974 · Corte costituzionale: ordinanze emesse il 13 gennaio 1973 dalla Corte suprema di cassazione -

Parole chiave

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economia processuale unità della procedura congiunzione dei procedimenti disgiunzione dei procedimenti complessità della procedura pubblicità della procedura
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 380,

primo comma, del codice di procedura civile, promossi con cinque

ordinanze emesse il 13 gennaio 1973 dalla Corte suprema di cassazione -

sezioni unite civili - sui ricorsi di Diez Enzo contro il Ministero di

grazia e giustizia ed altri e del Procuratore generale presso la Corte

suprema di cassazione rispettivamente contro Tassone Francesco,

Lantieri Luigi, Amendola Gianfranco e Sinagra Raimondo, iscritte ai nn.

171, 172, 173, 174 e 175 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973 e n. 176

dell'11 luglio 1973.

Visti gli atti di costituzione del Ministro di grazia e giustizia,

di Amendola Gianfranco e di Sinagra Raimondo;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Paolo Tesauro, per Amendola Gianfranco, l'avv. Lucio

Rubini, per Sinagra Raimondo, ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Renato Carafa, per il Ministero di grazia e giustizia.

:

Nel corso di cinque procedimenti, relativi ad impugnazioni di

sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura, promossi con ricorso di Diez Enzo contro il Ministero di

grazia e giustizia ed altri, e con ricorso del Procuratore generale

presso la suprema Corte nei confronti del Ministero di grazia e

giustizia e rispettivamente di Tassone Francesco, Lantieri Luigi,

Amendola Gianfranco e Sinagra Raimondo, la Corte di cassazione -

sezioni unite civili -, con cinque ordinanze di contenuto

sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale

sull'art. 380, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte

in cui non esclude che il Procuratore generale assista alle

deliberazioni in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui

egli è attivamente o passivamente legittimato come parte.

Secondo la Corte suprema, il Procuratore generale, anche nel

giudizio di cassazione instaurato in seguito ad impugnazione delle

decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura, conserva la qualità di parte, contrapposta al magistrato

incolpato, che ha assunto durante tutto il corso del procedimento

disciplinare.

Pertanto, a differenza di quanto avviene nel normale giudizio di

cassazione, in cui il Procuratore generale concludente non è parte,

ma è al di sopra delle parti, anche se una di queste sia il

Procuratore generale presso la Corte d'appello, nei giudizi in cui il

Procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come

parte, l'assistenza del pubblico ministero in camera di consiglio alla

deliberazione della sentenza sul ricorso da lui stesso proposto o al

quale egli resiste, sembra in contrasto con il principio di parità tra

le parti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza e del

diritto di difesa tutelati rispettivamente dagli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate.

Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti i magistrati

Gianfranco Amendola e Raimondo Sinagra i quali con deduzioni depositate

in cancelleria, rispettivamente, il 23 marzo e il 16 maggio 1972,

chiedono che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della

norma impugnata.

Si è, inoltre, costituito nel giudizio relativo al procedimento

promosso dal Diez il Ministero di grazia e giustizia, rimettendosi alla

giustizia della Corte in ordine alla soluzione della questione di

legittimità costituzionale.

All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato

le loro conclusioni.

:

1. - I giudizi proposti con le ordinanze indicate in epigrafe

sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale: pertanto,

essi, congiuntamente discussi, vengono decisi con unica sentenza.

2. - Le sezioni unite della Corte di cassazione, nell'esame di

alcuni ricorsi avverso decisioni della sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura, hanno proposto questione sulla

legittimità costituzionale dell'art. 380 del codice di procedura

civile il quale dispone che, avanti la Cassazione in sede civile, la

decisione della sentenza in camera di consiglio debba avvenire con

l'assistenza del pubblico ministero. Secondo le sezioni unite, questa

disposizione violerebbe "il principio di parità fra le parti" -

espresso dagli artt. 3 e 24 della Costituzione - tutte le volte che il

pubblico ministero ha veste di parte nel giudizio. Il che certamente si

verifica nei procedimenti relativi ad impugnazioni di sentenze della

sezione disciplinare del Consiglio superiore, nei quali egli ha il

compito di iniziare l'azione disciplinare, esercitare le funzioni di

accusa ed infine, ove occorra, di proporre e discutere avanti le

sezioni unite il ricorso avverso la decisione della sezione

disciplinare (artt. 59 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).

3. - La questione è fondata.

A parte il più ampio problema che, in rapporto alla norma

denunziata, potrebbe porsi quanto all'assistenza in genere del pubblico

ministero in camera di consiglio - problema che non si ha qui motivo di

esaminare - non può esser dubbio che quella norma sia illegittima, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, allorché il pubblico

ministero intervenga avanti le sezioni unite civili, non per svolgere

le sue normali funzioni di organo incaricato di vegliare

sull'osservanza della legge, ma in qualità di parte, per avere egli,

nei casi previsti dalla legge, assolto il compito di promuovere ed

esercitare l'azione in giudizio.

Questa Corte che, con sentenza n. 27 del 1972, ebbe a ritenere

l'illegittimità costituzionale della norma che consentiva l'assistenza

del pubblico ministero alle decisioni del Consiglio nazionale forense,

non può che confermare, per le stesse ragioni, la decisione allora

espressa. Tali ragioni si compendiano sostanzialmente nel principio che

la deliberazione della sentenza è compito esclusivo dell'organo

giudicante, sicché la presenza di una parte, sia pure investita, come

il pubblico ministero, di un'alta funzione di giustizia, nel momento in

cui la causa viene decisa, altera le regole del contraddittorio le

quali postulano che in ogni giudizio, salvo che non ostino gravi motivi

razionalmente giustificabili con il pubblico interesse, le parti siano

poste in condizioni di completa ed effettiva eguaglianza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380 del codice

di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del

procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in

camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso

procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come

parte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere