Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 199/1974 ECLI:IT:COST:1974:199 Generato dall'IA

Sentenza 199/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 199/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 24 Cost; Sentenza 199/1974 · Corte costituzionale: penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

Parole chiave

Generato dall'IA
interrogatorio formale di testimoni corrispondenza con il difensore obbligo di comparizione all'udienza controinterrogatorio del ministero pubblico istruzione giudiziaria diritto d'accesso limitato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317,
art. 24 Cost
Cost.) sia con la garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317,

penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Foligno nel procedimento penale

a carico di Perugini Olivo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del

29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni

:

Con ordinanza 17 maggio 1973 il pretore di Foligno, nel

procedimento penale a carico di Perugini Olivo, imputato di usura

continuata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui, consentendo al giudice di autorizzare il solo perito

d'ufficio, e non anche il consulente tecnico dell'imputato, a prendere

cognizione degli atti di istruzione e ad assistere all'esame dei

testimoni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Previa la considerazione della specifica rilevanza della questione

proposta, il pretore ha osservato che l'esclusione dell'intervento del

consulente tecnico nella fase processuale suindicata, verrebbe ad

incidere sulla garanzia del contraddittorio, assicurata soltanto dalla

effettiva possibilità concessa a ciascuna parte di concorrere

utilmente alla dialettica processuale, il che non potrebbe pienamente

realizzarsi senza l'intervento, alla pari del perito d'ufficio, anche

del consulente, chiamato ad integrare la difesa tecnico-professionale

dell'imputato.

Secondo il pretore, a causa della descritta discriminazione a danno

dell'imputato, risulterebbero violati il principio di eguaglianza e

quello del diritto di difesa, rispettivamente indicati nelle invocate

norme costituzionali di raffronto.

Non vi è stata costituzione di parte in giudizio né la Presidenza

del Consiglio ha spiegato intervento.

:

1. - La questione di legittimità sollevata con l'ordinanza 17

maggio 1973 del pretore di Foligno viene basata sulla considerazione

che l'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale,

ammettendo soltanto il perito d'ufficio ad assistere, in sede

istruttoria, all'esame dei testimoni ed escludendo, invece,

l'assistenza dei consulenti tecnici di parte, darebbe luogo a

contrasto, sia con il principio di uguaglianza di trattamento (art. 3

Cost.) sia con la garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La questione non è fondata.

2. - La censurata difformità di trattamento è dedotta in

relazione alla presunta omogeneità delle funzioni del perito e del

consulente tecnico ed alla conseguente mancanza di giustificazione

della norma impugnata. Ma è sufficiente rilevare al riguardo che il

perito d'ufficio è nominato dal giudice (art. 314, p.p., cod. proc.

pen.), presta giuramento e svolge una funzione direttamente ausiliaria

del giudice stesso, ai fini dell'accertamento della verità, tanto che

sono estese nei suoi riguardi le condizioni di ricusazione (art. 315

bis cod. procedura penale).

Il consulente è, invece, pacificamente ritenuto parte integrante

dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la

propria opera di apporto tecnico, mediante argomenti, rilievi ed

osservazioni che hanno sostanzialmente natura di atti difensionali.

Da tali caratterizzazioni e differenziazioni consegue

l'applicabilità, anche al caso in esame, dei criteri già affermati da

questa Corte con la sentenza n. 63 del 1972 per quanto riguarda la

esclusione della partecipazione del difensore all'esame dei testimoni

in istruttoria, dovendosi ritenere operanti e prevalenti, in detta

fase, le esigenze di riservatezza del giudice, di fronte alla difesa,

considerata questa in tutti i suoi aspetti, sia legali sia tecnici,

nonché di autonomia dell'indirizzo che l'inquirente si propone di

seguire, senza che ciò importi menomazione del diritto di difesa.

D'altra parte, questo diritto, per quanto riguarda l'opera del

consulente tecnico, avrà poi sempre modo di concretizzarsi e

svilupparsi, sia mediante il diritto del consulente di assistere alle

operazioni peritali, con facoltà di presentare istanze ed

osservazioni, sia mediante il successivo deposito delle risultanze

peritali e testimoniali, sia mediante il contraddittorio

dibattimentale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale,

sollevata dal pretore di Foligno, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere