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Sentenza 198/1974 ECLI:IT:COST:1974:198 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article regarding appeal rights for acquitted querelants.

Numero d'incarto Sentenza 198/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the lower court raised it based on the wrong article of the Criminal Procedure Code. The petitioner, an acquitted querelant, argued that the law prevented him from appealing the civil cost order, claiming this violated his right to defense. The Court ruled that the correct article governing such appeals was actually cited, ensuring the petitioner's right to appeal remained fully protected.

Regesto Legislator

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Art. 387 cod. proc. pen.; Art. 24 Cost.: The Court holds that a constitutional challenge is inadmissible if the lower court cites the wrong provision, as the correct article already guarantees the right to appeal for acquitted querelants.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility criminal procedure code article right to appeal costs acquitted querelant defense procedural error in citation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 387 cod. proc. pen.
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen., in riferimento all'art.
Art. 24 Cost.
sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della
Art. 111 Cost.
dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Art. 382 cod. proc. pen.
il terzo comma dell'art. 382 cod. proc. pen. così come modificato
Legge 18 giugno 1955, n. 517
dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.
art. 387 cod. proc. pen
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen., in riferimento all'art.
art. 399 cod. proc. pen
fattispecie la norma applicabile era quella dell'art. 399 cod.
art. 382 cod. proc. pen
il terzo comma dell'art. 382 cod. proc. pen.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387 (recte

399) del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8

ottobre 1971 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento nei confronti

di Giuliotti Adolfo per il ricupero delle spese processuali anticipate

dallo Stato, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

:

Procedendosi nei confronti di Giuliotti Adolfo, querelante, al

ricupero delle spese processuali anticipate dallo Stato - il giudizio

conseguito alla querela essendosi concluso con una sentenza di

assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - il Giuliotti ha

eccepito di non essere tenuto a rimborsare tali spese avendo presentato

a suo tempo un esposto e non già una querela ed ha chiesto al pretore

di Pietrasanta di eliminare da detta sentenza la relativa condanna

inflittagli, applicando la procedura prevista per la correzione degli

errori materiali di cui all'art. 149 del codice di procedura penale.

Il pretore, con ordinanza 8 ottobre 1971, ribadito che nella specie

è invece a ritenersi che la querela vi sia stata, fa tuttavia presente

che ove essa fosse mancata, non sarebbe possibile, per aderire alla

richiesta - in tal caso fondata del Giuliotti - fare ricorso alla

cennata procedura, dovendosi modificare la sentenza nella sua essenza:

anziché al proscioglimento "perché il fatto non costituisce reato",

con la conseguente condanna del querelante alle spese (art. 382 codice

procedura penale), dovrebbe farsi luogo al proscioglimento (rectius:

non doversi procedere) per mancanza di querela, che non comporta alcuna

condanna.

Ciò posto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 387 del codice di procedura penale in riferimento all'art.

24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Il pretore di Pietrasanta ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen., in riferimento all'art.

24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non

consente al querelante condannato al pagamento delle spese del

procedimento anticipate dallo Stato il ricorso per cassazione previsto

dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

La questione, sollevata per puro errore dal giudice a quo, è

manifestamente infondata.

In primo luogo il pretore ha denunziato l'art. 387 cod. proc. pen.

che riguarda l'impugnazione della sentenza con la quale il giudice

istruttore ha dichiarato non doversi procedere; mentre, nella

fattispecie la norma applicabile era quella dell'art. 399 cod. proc.

pen. che disciplina l'impugnazione delle sentenze istruttorie di

proscioglimento pronunziate dal pretore.

In secondo luogo il detto pretore ritiene che non sussista alcuno

strumento che consenta la difesa al querelante che ha subito la

suindicata condanna, in quanto non è applicabile la procedura per la

correzione dell'errore materiale, non è consentita la riapertura

dell'istruttoria, e non è ammissibile il ricorso per cassazione

previsto dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione. Però, nel

fare siffatte considerazioni, il giudice a quo, non ha tenuto presente

il terzo comma dell'art. 382 cod. proc. pen. così come modificato

dalla legge 18 giugno 1955, n. 517. Esso infatti stabilisce che il

querelante condannato alle spese con sentenza di proscioglimento "ha

diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202" (impugnazione

per i soli interessi civili). E, "se la sentenza non è impugnabile, il

querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione".

Ond'è che, nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal

giudice a quo, è pienamente assicurata la tutela del diritto di difesa

del querelante suindicato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 387 del codice di procedura penale (rectius art. 399),

sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione con l'ordinanza 8 ottobre 1971 del pretore di Pietrasanta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere