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Ordinanza 196/1974 ECLI:IT:COST:1974:196 Generato dall'IA

Ordinanza 196/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 196/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Berta Andrea,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 32 della Costituzione; Ordinanza 196/1974 · Corte costituzionale: tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Berta Andrea,

Parole chiave

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ricovero psichiatrico forzato regime penitenziario mantenimento della carcerazione di sicurezza misura terapeutica stazionaria stato di salute psichica riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
siano in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per
art. 32 della Costituzione
non pericolosi; b) con l'art. 32 della Costituzione per violazione dei
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204,

primo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Francia Sante,

iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;

2) ordinanza emessa l'11 settembre 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Berta Andrea,

iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno promosso

questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204,

primo comma, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il

dubbio se, in quanto nel loro combinato contesto impongono di

sottoporre alla misura di sicurezza del ricovero in manicomio

giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non pericolosità,

siano in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per

l'irrazionale equiparazione tra imputati infermi pericolosi e quelli

non pericolosi; b) con l'art. 32 della Costituzione per violazione dei

"limiti imposti dal rispetto della persona umana";

che in nessuno dei giudizi (i quali possono essere riuniti) vi è

stata in questa sede costituzione di parti.

Considerato che le questioni prospettate, già dichiarate dalla

Corte non fondate, rispettivamente, con sentenze n. 106 del 1972 (con

riferimento all'art. 3 della Costituzione) e n. 68 del 1967 (con

riferimento all'art. 32 della Costituzione), sono state dichiarate

manifestamente infondate con ordinanza n. 141 del 1973.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204, comma primo, e 222, comma primo, del

codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere