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Ordinanza 194/1974 ECLI:IT:COST:1974:194 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to penalty rules as new law supersedes the challenged provisions.

Numero d'incarto Ordinanza 194/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of case files to the Turin Tribunal because a new decree law had replaced the specific penal code articles under review. The original proceedings challenged the exclusion of aggravating and mitigating circumstance rules for crimes with fixed penalties, but the intervening legislation explicitly reinstated the applicability of these rules. Consequently, the Court determined that the constitutional questions raised were no longer relevant and could not be examined.

Regesto Legislator

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Art. 69, fourth and fifth paragraphs of the Penal Code; Art. 134 of the Constitution: When a legislative act supersedes the provisions of a case pending before the Constitutional Court, the Court must declare the questions of constitutionality inadmissible and return the case to the ordinary judge.

Parole chiave

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constitutional review penal code provisions intervening legislation admissibility of questions return of case files fixed penalty crimes aggravating circumstances aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69, fourth and fifth paragraphs of the Penal Code
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69,
Art. 134 of the Constitution
Decree Law 99 of April 11, 1974
art. 69 cod. pen
sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen., con una disposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69,

quarto e quinto comma, del codice penale, promossi con due ordinanze

emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972 dal tribunale

di Torino nei procedimenti penali a carico di Marzetto Francesco e di

Novarese Luciano, iscritte ai nn. 375 e 410 del registro ordinanze 1972

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27

dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, emesse rispettivamente

il 20 ottobre e il 9 novembre 1972, il tribunale di Torino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma

terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale nelle parti

escludenti l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze

aggravanti ed attenuanti alle circostanze per le quali la legge

determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria

del reato;

che i giudizi, avendo riferimento alla stessa questione, possono

essere riuniti;

che in essi non vi è stata costituzione di parte né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità

costituzionale è sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99

(entrato in vigore il successivo 12 aprile), il quale nell'art. 6 ha

sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen., con una disposizione

che prevede espressamente l'applicabilità delle norme sul concorso di

circostanze aggravanti ed attenuanti anche alle circostanze per le

quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da

quella ordinaria del reato;

che lo stesso decreto ha, con l'art 7, abrogato l'ultimo comma

dell'art. 69 del codice penale;

che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito accerti se

sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere