Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 102 CPP regarding absent civil parties in criminal trials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the unconstitutionality question regarding Article 102 of the Code of Criminal Procedure unfounded. The Tribunal of Belluno argued that Article 102 violated equality and access to court by revoking civil party status and barring trial adjournment when a civil party failed to appear. The Court ruled that the provision does not apply when the party appears during the trial rather than at its start, thus rejecting the claim of unequal treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.p.; Art. 3, 24 Cost.: The provision declaring civil party status revoked and barring trial adjournment applies only to parties absent from the opening of the hearing, not to those appearing during the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre
1972 dal tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di
Trombini Roberto, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3
gennaio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
:
Nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo a carico
di Roberto Trombini, essendo risultato che le parti civili Roberto e
Bianca Maria Perdomi non erano comparse all'udienza per giustificato
impedimento, il tribunale di Belluno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 102 del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che la costituzione di parte civile deve considerarsi revocata
e che il dibattimento non può essere rinviato, se la parte civile,
citata, non compare per qualsiasi motivo.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte,
il tribunale prospetta la disparità di trattamento tra la persona
danneggiata dal reato che si sia già costituita parte civile ai sensi
degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. e la controparte del processo
civile inserito in quello penale, tenuto anche conto che la norma
denunziata detta, per la parte civile, una sanzione non comminata,
invece, per l'imputato che versi in analoga situazione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
:
1. - L'ordinanza de qua, con riguardo all'ipotesi, risultante dalla
sua stessa motivazione, che la parte civile, non comparsa all'inizio
del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di
essere stata in precedenza legittimamente impedita, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio di
legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura
penale, il quale prevede che la costituzione di parte civile si abbia
per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso
del dibattimento di primo grado, e che non sia consentito il rinvio del
dibattimento stesso.
2. - La questione, nei termini e con riguardo all'ambito della sua
prospettazione, non è fondata, perché si basa su una erronea
interpretazione dell'art. 102 del codice di procedura penale. Infatti,
secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non
può ritenersi revocata ai sensi della norma denunziata, allorché la
parte civile compaia non all'inizio del dibattimento, ma nel corso di
esso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale
di Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere