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Sentenza 193/1974 ECLI:IT:COST:1974:193 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 102 CPP regarding absent civil parties in criminal trials.

Numero d'incarto Sentenza 193/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the unconstitutionality question regarding Article 102 of the Code of Criminal Procedure unfounded. The Tribunal of Belluno argued that Article 102 violated equality and access to court by revoking civil party status and barring trial adjournment when a civil party failed to appear. The Court ruled that the provision does not apply when the party appears during the trial rather than at its start, thus rejecting the claim of unequal treatment.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.p.; Art. 3, 24 Cost.: The provision declaring civil party status revoked and barring trial adjournment applies only to parties absent from the opening of the hearing, not to those appearing during the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party status criminal procedure code constitutional equality trial adjournment absence from hearing Constitutional Court procedural fairness diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 102 c.p.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 132 del 1968
Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre

1972 dal tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di

Trombini Roberto, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3

gennaio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo a carico

di Roberto Trombini, essendo risultato che le parti civili Roberto e

Bianca Maria Perdomi non erano comparse all'udienza per giustificato

impedimento, il tribunale di Belluno ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dell'art. 102 del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che la costituzione di parte civile deve considerarsi revocata

e che il dibattimento non può essere rinviato, se la parte civile,

citata, non compare per qualsiasi motivo.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte,

il tribunale prospetta la disparità di trattamento tra la persona

danneggiata dal reato che si sia già costituita parte civile ai sensi

degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. e la controparte del processo

civile inserito in quello penale, tenuto anche conto che la norma

denunziata detta, per la parte civile, una sanzione non comminata,

invece, per l'imputato che versi in analoga situazione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

:

1. - L'ordinanza de qua, con riguardo all'ipotesi, risultante dalla

sua stessa motivazione, che la parte civile, non comparsa all'inizio

del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di

essere stata in precedenza legittimamente impedita, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio di

legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura

penale, il quale prevede che la costituzione di parte civile si abbia

per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso

del dibattimento di primo grado, e che non sia consentito il rinvio del

dibattimento stesso.

2. - La questione, nei termini e con riguardo all'ambito della sua

prospettazione, non è fondata, perché si basa su una erronea

interpretazione dell'art. 102 del codice di procedura penale. Infatti,

secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non

può ritenersi revocata ai sensi della norma denunziata, allorché la

parte civile compaia non all'inizio del dibattimento, ma nel corso di

esso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale

di Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere