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Ordinanza 182/1974 ECLI:IT:COST:1974:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento penale a carico di Mazza

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 27 Cost; Ordinanza 182/1974 · Corte costituzionale: pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento penale a carico di Mazza

Parole chiave

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gravità della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva pena sproporzionata adeguamento della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi
art. 27 Cost
non vale il riferimento all'art. 27 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 132

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal

pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento penale a carico di Mazza

Livio, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre

1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di

Fiorenzuola d'Arda ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sul rilievo che l'elevatezza del

minimo edittale della pena detentiva, stabilito dalla prima norma per

il delitto di oltraggio, e la mancata previsione di una pena pecuniaria

da poter irrogare in alternativa a quella detentiva nonché il disposto

della seconda norma che impone al giudice di applicare la pena nei

limiti fissati dalla legge comporterebbero la violazione sia del

principio di uguaglianza, sia dei principi dell'umanità, della

proporzionalità e della funzione rieducativa della pena.

Considerato che per quanto riguarda la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, in riferimento

all'art. 3 Cost., la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi

dichiarandola non fondata con sentenze n. 109 del 1968, n. 165 del 1972

e n. 118 del 1973 di tal che i principi enunciati in dette sentenze

debbono essere confermati anche nell'attuale giudizio in cui la

questione è riproposta negli stessi termini;

che a modificare le statuizioni contenute nelle ricordate pronunce

non vale il riferimento all'art. 27 Cost. giacché sotto questo

profilo, solo apparentemente nuovo, vengono in sostanza svolti i

medesimi argomenti che la Corte ebbe a valutare nelle precedenti

occasioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 341 e 132 del codice penale, sollevata con

ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt 3 e 27 della

Costituzione, già ritenuta non fondata con sentenze n. 109 del 1968,

n. 165 del 1972 e n. 118 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere