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Ordinanza 180/1974 ECLI:IT:COST:1974:180 Generato dall'IA

Ordinanza 180/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 180/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 21 e 3, comma primo, della

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Ordinanza 180/1974 · Corte costituzionale: 21 e 3, comma primo, della

Parole chiave

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censura costituzionale attentato contro la sicurezza militare pubblica istigazione a delinquere reati contro la volontà popolare limiti della libertà d'espressione reati contro i doveri di servizio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 290 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dalla

Corte d'assise di Bari nel procedimento penale a carico di Angelini

Leonardo ed altri, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1

agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con ordinanza del 3 aprile 1973 la Corte d'assise di

Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 21 e 3, comma primo, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 290

del codice penale, nella parte in cui contempla il reato di vilipendio

alle forze armate;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974 questa Corte

ha già dichiarato non fondata la questione;

che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per

discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 290 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 21 e 3, comma primo, della Costituzione dalla

Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata

non fondata con la sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere