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Sentenza 178/1974 ECLI:IT:COST:1974:178 Generato dall'IA

Sentenza 178/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 178/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che

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art. 177 bis c.p; Sentenza 178/1974 · Corte costituzionale: Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che

Parole chiave

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domicilio all'estero soggiorno illegale permessi di dimora situazione nel paese d'origine allontanamento in diritto degli stranieri intenzione di stabilirsi durevolmente

Disposizioni normative citate

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art. 177 bis c.p
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis,

primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 12 febbraio 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Salemme

Francesco, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

:

Nel corso del procedimento penale a carico di Salemme Francesco, il

giudice istruttore presso il tribunale di Torino, con ordinanza del 12

febbraio 1973, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 177

bis c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi

all'estero di dichiarare o scegliere il proprio domicilio nel

territorio nazionale (e anche quando il suo recapito sia ben noto),

disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità.

Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che

si trovano all'estero (spesso per ragioni di lavoro) sarebbe - senza

alcuna plausibile ragione - diverso e deteriore rispetto a quello

riservato agli imputati che si trovano invece nel territorio nazionale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

:

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 177 bis, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il

proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua

dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza o in caso di

indicazioni insufficienti sia emesso il decreto di irreperibilità,

contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che

il trattamento riservato agli imputati che abbiano dimora all'estero

sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - deteriore rispetto a quello

riservato agli imputati che si trovino invece nel territorio nazionale.

2. - La questione è infondata.

Invero questa Corte ha già parzialmente dichiarato illegittimo

l'art. 177 bis, comma primo, c.p.p., nella parte in cui imponeva

all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio

nel luogo del procedimento. Per effetto di tale pronunzia tutti gli

imputati, ovunque si trovino, sono liberi di fissare il proprio

domicilio per le notificazioni in una qualsiasi località del

territorio nazionale e vengono pertanto a trovarsi, sotto questo

profilo, in condizione di parità (sent. n. 31 del 1965).

Che poi la scelta del domicilio debba avere riferimento ad una

località ricompresa nel territorio nazionale discende dal principio

della territorialità della giurisdizione, il quale comporta - quanto

meno in linea di massima - l'impossibilità di procedere a

notificazione di atti all'estero nelle forme ordinarie e quindi la

necessità di dettare una disciplina in materia (sent. n. 70 del 1967).

D'altro canto la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel

territorio nazionale ha la finalità di consentire all'imputato

l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più

rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro

preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della

giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dal giudice istruttore del tribunale di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere