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Ordinanza 169/1974 ECLI:IT:COST:1974:169 Generato dall'IA

Ordinanza 169/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 169/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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manifestamente infondata con ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non

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Ordinanza 169/1974 · Corte costituzionale: 127, e che non

Parole chiave

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procedura di divorzio opposizione al divorzio matrimonio sciolto separazione dei coniugi divorzio su azione di un coniuge causa di divorzio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla

Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra

Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, iscritta al n. 434 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla Corte

d'appello di Torino nel corso di un procedimento civile vertente tra

Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del

Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27

maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio

1929, n. 847, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio";

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e

manifestamente infondata con ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non

vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle

precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante

"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sollevata - in

riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del

Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27

maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio

1929, n. 847, - con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata

non fondata con la sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973 e manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere