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Ordinanza 168/1974 ECLI:IT:COST:1974:168 Generato dall'IA

Ordinanza 168/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 168/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia di delegazione legislativa e consacrati nel vigente ordinamento

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 168/1974 · Corte costituzionale: materia di delegazione legislativa e consacrati nel vigente ordinamento

Parole chiave

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assegno bancario delegazione di pagamento mandato di credito prestito in obbligazioni carta assegni regalia delle monete

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
nell'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d.

21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e

sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre

1972 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di

Colombo Mario, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23

gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1972 dal pretore

di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Colombo Mario, è

stata sollevata, in riferimento ai principi generalmente accolti in

materia di delegazione legislativa e consacrati nel vigente ordinamento

nell'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni

sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, e

manifestamente infondata con ordinanza 6 marzo 1974, n. 70, in

riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non

vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle

precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

(disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare),

sollevata - in riferimento ai principi generalmente accolti in materia

di delegazione legislativa e consacrati, nel vigente ordinamento,

nell'art. 76 della Costituzione - con l'ordinanza di cui in epigrafe e

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973

e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 70 del 6 marzo 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere