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Sentenza 167/1974 ECLI:IT:COST:1974:167 Generato dall'IA

Sentenza 167/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 167/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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militare nel procedimento penale a carico di Smoglian Umberto, iscritta

Regesto Legislator

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art. 278 cod. proc. pen; Sentenza 167/1974 · Corte costituzionale: militare nel procedimento penale a carico di Smoglian Umberto, iscritta

Parole chiave

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procedura penale militare condizioni di detenzione carcerazione cautelativa concessione del sequestro pena privativa della libertà semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 278 cod. proc. pen
517, all'art. 278 cod. proc. pen., osserva che la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322,

secondo comma, e 323, primo comma, del codice penale militare di pace,

promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal tribunale supremo

militare nel procedimento penale a carico di Smoglian Umberto, iscritta

al n. 14 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Umberto Smoglian,

il tribunale supremo militare, con ordinanza 26 ottobre 1973, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, il dubbio di legittimità

costituzionale degli artt. 322, secondo comma, e 323, primo comma, del

codice penale militare di pace, a motivo della loro ingiustificata

difformità rispetto alle corrispondenti norme contenute negli artt.

277, primo comma, e 278 del codice di procedura penale, nel testo

attualmente vigente.

Sulla prima norma denunziata - che esclude la facoltà del giudice

militare di concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è

obbligatoria l'emissione del mandato di cattura - il tribunale, nel

prospettare l'allegata violazione, fa presente, tra l'altro, che nella

giurisdizione militare si palesa, in modo ancor più incidente, il

criterio di affidare la concessione della libertà provvisoria alla

valutazione di tutti gli elementi relativi alla concreta

responsabilità penale.

Quanto al divieto di concedere il suddetto beneficio durante il

giudizio davanti al tribunale supremo militare, di cui alla seconda

norma denunziata, il giudice a quo, dopo aver negato che possano

estendersi al rito militare le modificazioni apportate dalla legge 18

giugno 1955, n. 517, all'art. 278 cod. proc. pen., osserva che la

sostanziale difformità che ne è derivata non potrebbe trovare alcun

fondamento nella specialità del rito e darebbe, pertanto, luogo ad una

ingiustificata sperequazione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

:

1. - Il tribunale supremo militare ha sollevato due distinte

questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione: l'una concernente l'art. 322, secondo

comma, del codice penale militare di pace sul divieto della concessione

della libertà provvisoria nei casi previsti dall'art. 313 dello stesso

codice (cioè in quelli in cui il mandato di cattura è obbligatorio);

l'altra concernente l'articolo 323, primo comma, nella parte in cui

esclude la facoltà di concedere la libertà provvisoria durante il

giudizio dinanzi al tribunale supremo militare.

2. - La questione relativa al denunziato art. 322, secondo comma,

è stata già risolta da questa Corte con sentenza n. 68 del 1974, che

ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma, dato che "la

carcerazione preventiva, che è giustificata da esigenze eminentemente

processuali, non si atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione

e alla sua finalità, nel rito ordinario e nel rito militare".

3. - Nuova è la questione relativa all'art. 323, primo comma, ma

le stesse ragioni che sorreggono la sentenza n. 68 del 1974, valgono -

anzi, valgono a fortiori - per una pronunzia di illegittimità

dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo

militare".

È da premettere che il divieto di concedere la libertà

provvisoria durante il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare

fu disposto per adeguare pienamente, sul punto, la disciplina del rito

militare a quella del rito ordinario, che, nel testo originario

dell'art. 278 del codice di procedura penale, non consentiva la

concessione della libertà provvisoria durante il giudizio di

cassazione.

Orbene, mentre nel rito ordinario, a seguito dell'innovazione

introdotta con la legge 18 giugno 1955, n. 517 - che ha soppresso

nell'art. 278 cod. proc. pen. le parole "escluso il giudizio di

cassazione" -, la libertà provvisoria può essere concessa in ogni

stato dell'istruzione o grado del giudizio, e perciò anche durante il

giudizio di cassazione; nel rito militare permane l'eccezione, la quale

comporta una rilevante difformità tra legge penale militare e legge

penale comune: difformità che - come è detto nell'ordinanza di

rimessione - "non trova alcun fondamento nella specialità di

giurisdizione" e "determina ingiuste sperequazioni". Divario che, da un

lato, non è superabile per via di interpretazione (estensiva),

dappoiché la norma generale (del codice di procedura penale) non può

avere valore abrogativo della norma speciale (del codice penale

militare di pace); dall'altro, si palesa incongrua anche tenendo conto

che, alla stregua dell'art. 261, n. 3, cod. pen. mil. di pace, il

ricorso per annullamento al tribunale supremo militare ha lo stesso

carattere del ricorso per cassazione (vedasi la sentenza n. 116 del

1974 di questa Corte), almeno sino a che non avrà avuto attuazione la

VI disposizione transitoria della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'inciso "escluso il

giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art.

323, primo comma, del codice penale militare di pace;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare

di pace, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

68 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere