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Sentenza 165/1974 ECLI:IT:COST:1974:165 Generato dall'IA

Sentenza 165/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 165/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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denuncia di Giaime Mario e alla instaurazione di un procedimento penale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Sentenza 165/1974 · Corte costituzionale: denuncia di Giaime Mario e alla instaurazione di un procedimento penale

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione art. 24 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
art. 24 della Costituzione
Rimane assorbita la questione proposta in riferimento all'art. 24

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 382 e 482

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

ottobre 1971 dal pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico

di Giaime Mario, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8

marzo 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

In seguito a querela contro ignoti, proposta dal titolare della

ditta Ricca di Savigliano per il danneggiamento di quattro

autocorriere, venivano avviate indagini di polizia che portavano alla

denuncia di Giaime Mario e alla instaurazione di un procedimento penale

contro il medesimo, per il delitto di cui all'art. 635 del codice

penale, avanti al pretore di Pinerolo. Questo, con sentenza 18 ottobre

1971, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto

contestatogli e, sospeso il giudizio "limitatamente alla condanna del

querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo

Stato" ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 382 (e conseguentemente dell'art. 482) del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo

comma, della Costituzione ed ha, quindi, rimesso gli atti a questa

Corte per la relativa decisione.

Nel presente giudizio vi è stato soltanto l'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

infondatezza della questione.

:

Il pretore di Pinerolo ritiene che il principio di uguaglianza ed

il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione,

siano violati dall'art. 382, e correlativamente dall'art. 482, del

codice di procedura penale, i quali dispongono che, con la sentenza di

proscioglimento dell'imputato, quando si tratta di reato per il quale

si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato

alle spese del procedimento, salvo che il proscioglimento sia

pronunziato per insufficienza di prove, per concessione del perdono

giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo

la presentazione della querela. Secondo l'ordinanza di rimessione,

sarebbe iniquo che alla assoluzione del prevenuto da un reato

perseguibile a querela di parte faccia seguito automaticamente la

condanna del querelante dal momento che "non può essere addebitato

allo stesso se le indagini di polizia si sono orientate su di un

individuo che è poi risultato estraneo all'accaduto". Si

verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra

querelanti contro ignoti a seconda che le indagini di polizia

giudiziaria si appuntino o meno sul colpevole; e questo difforme

trattamento di situazioni uguali non sarebbe sorretto da presupposti

logici ed obbiettivi che ne giustifichino l'adozione. Inoltre, il

rischio per la persona offesa di esporsi al pagamento delle spese

processuali, quando non conosca l'autore del reato, potrebbe risolversi

in una indebita compressione del diritto di agire in giudizio; e,

comunque, dato l'automatismo delle norme denunziate, il querelante

sarebbe privo di idonei strumenti per contrapporsi ad una condanna alle

suindicate spese, cui egli senza alcuna colpa ha dato causa.

La questione è fondata.

L'Avvocato dello Stato, dopo avere premesso che il fondamento

dell'obbligo del querelante di rimborsare le spese anticipate dallo

Stato va individuato nei principi della colpa e della soccombenza,

ritiene che una esatta interpretazione delle norme impugnate porti ad

escludere la sussistenza di un problema di legittimità costituzionale.

E ciò perché il querelante non potrebbe essere ritenuto responsabile

delle spese allorquando non sia ipotizzabile nei suoi riguardi alcuna

colpa, come nella specie.

La Corte ritiene che le affermazioni dell'Avvocatura non sono

esatte dal momento che, secondo giurisprudenza e dottrina, i suindicati

principi possono essere invocati quando si tratti di rifusione delle

spese a favore dell'imputato prosciolto, prevista dal secondo comma

dell'art. 382. Invece, il fondamento dell'obbligo del querelante di

rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate deriva dal

principio generale, secondo il quale dette spese debbono

definitivamente ricadere sulla parte che ad esse ha dato causa, e,

perciò, in primo luogo sul condannato, che, commettendo il reato ha

provocato l'esercizio della azione penale, ed in caso di assoluzione da

un reato perseguibile soltanto a querela di parte, sul querelante che,

a mezzo della querela ha dato la possibilità al pubblico ministero

di promuovere l'azione penale.

La parte offesa, che presenti querela assume pertanto la

responsabilità del pagamento delle spese processuali, il che ha lo

scopo, per altro, anche di evitare liti temerarie. Ma siffatto

principio, pur esatto, soffre delle eccezioni nel senso che alla

assoluzione dell' imputato non consegue automaticamente la condanna

del querelante, nelle ipotesi tassativamente previste dallo stesso art.

382: proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove, per

concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del

reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Casi nei quali

l'assoluzione dell'imputato deriva da circostanze non riconducibili al

querelante.

Orbene, esaminando la questione entro i limiti proposti

dall'ordinanza di rimessione, la Corte osserva che colui che, con

querela contro ignoti, lamenta un reato effettivamente commesso in suo

danno, e l'azione penale promossa dal p.m. non dà esito positivo o

perché rimane ignoto l'autore del reato, oppure perché si è

proceduto contro persona non colpevole, si trova nella medesima

posizione giuridica di quella suindicata contemplata dall'art. 382, e,

ciononostante, subisce un trattamento differente perché viene

condannato al pagamento delle spese processuali.

Sussiste quindi il vizio di legittimità costituzionale in ordine

all'art. 3 della Costituzione.

Rimane assorbita la questione proposta in riferimento all'art. 24

della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382 e 482 del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, in caso di

proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento

anticipate dallo stato anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per

un reato realmente verificatosi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere