Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure articles as irrelevant given prior rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 223 and 225 of the Criminal Procedure Code inadmissible due to lack of relevance. The Pretore of Padua challenged these articles, arguing they prevented technical police operations from applying specific procedural protections, citing Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this claim because it had already ruled the same articles unconstitutional in 1968 and 1969, rendering the current challenge legally unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 24, secondo comma, Cost.; Art. 223, Art. 225 cod. proc. pen.: A constitutional question is inadmissible for lack of relevance if the Court has already declared the challenged provisions unconstitutional in a prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del
codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso
con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Gentile Angelo ed altri, iscritta al n.
366 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Considerato in fatto e in diritto:
1. - Con ordinanza del 3 giugno 1971, il pretore di Padova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 223 del
codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte
in cui non consentono che alle operazioni tecniche della polizia
giudiziaria si applichino le disposizioni degli artt. 315, 323, primo
comma, e 324 del codice di procedura penale.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. - Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato
inammissibile per difetto di rilevanza la stessa questione,
relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta
dallo stesso giudice.
Quanto all'art. 225 ricorre la medesima irrilevanza e gli argomenti
svolti nella citata pronunzia valgono anche per questa norma.
D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma,
nella parte in cui esclude che agli accertamenti e alle operazioni
tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304
bis, ter e quater cod. proc. pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha
disposto nello stesso senso per l'originario testo dell'art. 225, poi,
conseguentemente e conformemente, modificato dall'art. 3 della legge 5
dicembre 1969, n. 932 (e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n.
62).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura
penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3
della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere