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Sentenza 163/1974 ECLI:IT:COST:1974:163 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure articles as irrelevant given prior rulings.

Numero d'incarto Sentenza 163/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 223 and 225 of the Criminal Procedure Code inadmissible due to lack of relevance. The Pretore of Padua challenged these articles, arguing they prevented technical police operations from applying specific procedural protections, citing Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this claim because it had already ruled the same articles unconstitutional in 1968 and 1969, rendering the current challenge legally unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24, secondo comma, Cost.; Art. 223, Art. 225 cod. proc. pen.: A constitutional question is inadmissible for lack of relevance if the Court has already declared the challenged provisions unconstitutional in a prior judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility lack of relevance doctrine criminal procedure code articles prior constitutional judgment technical police operations procedural protections Italian Constitutional Court procedimento d'indagine formale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n.
Art. 24, secondo comma, Cost.
Art. 223 cod. proc. pen.
relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta
Art. 225 cod. proc. pen.
codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come
Art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso
art. 223 cod. proc. pen
relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 185 del 1973
- Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato
Sentenza n. 148 del 1969
D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha
Sentenza n. 86 del 1968
pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del

codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come

modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso

con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Gentile Angelo ed altri, iscritta al n.

366 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza del 3 giugno 1971, il pretore di Padova ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 223 del

codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come

modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte

in cui non consentono che alle operazioni tecniche della polizia

giudiziaria si applichino le disposizioni degli artt. 315, 323, primo

comma, e 324 del codice di procedura penale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2. - Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato

inammissibile per difetto di rilevanza la stessa questione,

relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta

dallo stesso giudice.

Quanto all'art. 225 ricorre la medesima irrilevanza e gli argomenti

svolti nella citata pronunzia valgono anche per questa norma.

D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma,

nella parte in cui esclude che agli accertamenti e alle operazioni

tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304

bis, ter e quater cod. proc. pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha

disposto nello stesso senso per l'originario testo dell'art. 225, poi,

conseguentemente e conformemente, modificato dall'art. 3 della legge 5

dicembre 1969, n. 932 (e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n.

62).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura

penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3

della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere