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Ordinanza 156/1974 ECLI:IT:COST:1974:156 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses re-litigation of already declared unconstitutional dismissal law article regarding apprentices.

Numero d'incarto Ordinanza 156/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 10 of Law No. 604 manifestly unfounded. The Pretore of Terni had previously raised this issue, but the Court had already ruled the article unconstitutional in a 1973 decision. The Court refused to re-examine the matter because the legal provision was already definitively invalidated by a prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question concerning a provision already declared unconstitutional by a prior judgment is manifestly unfounded and must be dismissed.

Parole chiave

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re-litigation of constitutional question already declared unconstitutional manifestly unfounded finality of constitutional judgment preliminary objection dismissal licenziamento per motivi economici protezione dalla disdetta indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, of Law No. 87 of March 11, 1953
Art. 9, second comma, of the Integrative Rules for Judgments before the Constitutional Court
art. 3 della Costituzione
costituzionale, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 169 del 1973
Considerato che con sentenza n. 169 del 1973 la Corte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),

promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1973 dal pretore di Terni nel

procedimento civile vertente tra Marchetti Morena e la ditta maglificio

Gorini Biagio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1

agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Terni ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non comprende fra i

destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti.

Considerato che con sentenza n. 169 del 1973 la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato

art. 10 nella parte denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n.

604 (Norme sui licenziamenti individuali), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nella parte denunziata, con sentenza n.

169 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere