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Ordinanza 152/1974 ECLI:IT:COST:1974:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal tribunale di Trento

Regesto Legislator

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Ordinanza 152/1974 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal tribunale di Trento

Parole chiave

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diritto regionale competenza legislativa legislazione locale costituzionalità delle leggi ambito di applicazione della normativa territorio non autonomo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (Autorizzazione alla

emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige),

promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal tribunale di Trento

sul ricorso di Stelzer Mario, iscritta al n. 248 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205

dell'8 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento dei Presidenti delle Giunte provinciali

di Trento e di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Feliciano Benvenuti, per le Provincie di Trento e di

Bolzano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 il tribunale di

Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di

"Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione

Trentino-Alto Adige", per contrasto con l'art. 9, n. 8, ed in relazione

anche agli artt. 8, 5 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di

approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

che sono intervenute in giudizio dinanzi a questa Corte le

Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza, è entrato in

vigore il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in attuazione del

principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge di

delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone

all'art. 74 che tutte le azioni emesse da società aventi sede nel

territorio della Repubblica debbano essere nominative, prevedendo

altresì la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse;

che si rende, pertanto, necessario che il giudice a quo riesamini

la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla

stregua delle norme statali sopravvenute in materia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere