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Ordinanza 15/1974 ECLI:IT:COST:1974:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dipendere dalla soluzione di tale questione la sua statuizione relativa

Regesto Legislator

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art. 255 cod. proc. pen, art. 277 cod. proc. pen; Ordinanza 15/1974 · Corte costituzionale: dipendere dalla soluzione di tale questione la sua statuizione relativa

Parole chiave

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pena privativa della libertà scarcerazione privazione illegittima della libertà diritti del detenuto diritto alla libertà misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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art. 255 cod. proc. pen
Costituzione e in relazione all'art. 255 cod. proc. pen., facendo
art. 277 cod. proc. pen
2, nel sostituire l'art. 277
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 277,

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 22 marzo 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Carpi Enzo e Meda Maria Rosa,

iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di

Milano del 22 marzo 1971 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 253 e 277 c.p.v. del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27 della

Costituzione e in relazione all'art. 255 cod. proc. pen., facendo

dipendere dalla soluzione di tale questione la sua statuizione relativa

alla libertà personale dell'imputato.

Considerato che la successiva legge 15 dicembre 1972, n. 773

(Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e

semplificare i procedimenti), con l'art. 2, nel sostituire l'art. 277

cod. proc. pen., ha consentito di concedere la libertà provvisoria

all'imputato che si trovi in istato di custodia preventiva anche in

forza di mandato di cattura obbligatorio;

che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per

una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua del

jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del

tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere