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Ordinanza 14/1974 ECLI:IT:COST:1974:14 Generato dall'IA

Ordinanza 14/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 14/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua del

Regesto Legislator

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art. 277 cod. proc. pen; Ordinanza 14/1974 · Corte costituzionale: una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua del

Parole chiave

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diritti del detenuto pena privativa della libertà misura di contenzione carcerazione giudiziaria carcerazione cautelativa legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 277 cod. proc. pen
2, nel sostituire l'art. 277
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo

1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Fraccaroli Giulio e Nardò Cosimo, iscritta al n.

225 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di

Milano del 24 marzo 1971 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 253 del codice di procedura penale con

riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 10, primo comma, della

Costituzione, facendo dipendere dalla soluzione di tale questione la

sua statuizione relativa alla libertà personale dell'imputato.

Considerato che la successiva legge 15 dicembre 1972, n. 773

(Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e

semplificare i procedimenti), con l'art. 2, nel sostituire l'art. 277

cod. proc. pen., ha consentito di concedere la libertà provvisoria

all'imputato che si trovi in istato di custodia preventiva anche in

forza di mandato di cattura obbligatorio;

che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per

una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua del

jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del

tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere