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Ordinanza 135/1974 ECLI:IT:COST:1974:135 Generato dall'IA

Ordinanza 135/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 135/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rustici), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1971 dal pretore

Regesto Legislator

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Ordinanza 135/1974 · Corte costituzionale: rustici), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1971 dal pretore

Parole chiave

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proprietà fondiaria agricola protrazione dell'affitto proprietà privata fitto diritto agrario utilizzazione parsimoniosa del suolo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della

legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi

rustici), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1971 dal pretore

di Ispica nel procedimento civile vertente tra Padova Giovanni e Fiore

Raffaele, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971,

n. 11, sotto il profilo che l'estensione dell'affitto a tutte le

colture del fondo per i contratti in corso alla data di entrata in

vigore della legge e per quelli prorogati violerebbe il principio

costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente

l'affitto di un fondo rustico ha pari dignità e diritto al lavoro e

che ogni iniziativa economica privata non può svolgersi in guisa da

recare danno a tale dignità;

che, secondo l'assunto del medesimo giudice, la proprietà privata,

riconosciuta dalla Costituzione, verrebbe a subire sostanzialmente un

esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di

interesse generale con conseguente mortificazione del risparmio

investito dal concedente in fondi rustici come beni di produzione.

Considerato che nella specie non si ravvisano i presupposti

richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, in quanto il giudice a quo non ha motivato in ordine alla rilevanza

nel giudizio, il quale risulta essere possessorio, di una pronunzia

relativa alla questione di costituzionalità della legge citata;

che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a

quo perché motivi in merito alla rilevanza della questione di

costituzionalità da esso sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Ispica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere