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Ordinanza 126/1974 ECLI:IT:COST:1974:126 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed because the challenged election law article was abrogated by a subsequent law.

Numero d'incarto Ordinanza 126/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of case files to lower courts after finding the challenged article of the Electoral Code had been explicitly repealed by a new law. The applicants argued the provision violated constitutional principles regarding electoral equality and representation. The Court ruled that since the norm was no longer in force, the lower courts must re-examine the proceedings under the current legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 113, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; Artt. 1, 27, 70, 102 della Costituzione: When a challenged norm is abrogated by a subsequent law, the case files must be returned to the lower courts for a new examination under the current legal regime.

Parole chiave

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abrogazione normativa legittimità costituzionale giurisprudenza di legittimità restituzione atti jus superveniens Codice elettorale Corte Costituzionale costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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Art. 113, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113,
Art. 1, capoverso, 3, primo comma, 27, terzo comma, 70 e 102 della Costituzione
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113,
Legge 27 dicembre 1973, n. 993
legge 27 dicembre 1973, n. 993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113,

quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi

per l'elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Viadana nel

procedimento penale a carico di Fornasari Libero, iscritta al n. 275

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Morbegno nel

procedimento penale a carico di Bonini Lauro ed altri, iscritta al n.

313 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal tribunale di Forlì nel

procedimento penale a carico di Garavini Luciano, iscritta al n. 330

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe indicate, dei pretori di

Viadana, di Morbegno e del tribunale di Forlì è stata sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 113,

quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli

artt. 1, capoverso, 3, primo comma,27, terzo comma, 70 e 102 della

Costituzione;

ritenuto che la norma impugnata è stata espressamente abrogata con

legge 27 dicembre 1973, n. 993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

del 23 gennaio 1974.

Considerato che secondo la comune giurisprudenza di questa Corte è

necessaria la restituzione degli atti ai rispettivi giudici per un

nuovo esame della rilevanza alla stregua dello Jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Viadana, al pretore

di Morbegno e al tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere