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Sentenza 12/1974 ECLI:IT:COST:1974:12 Generato dall'IA

Sentenza 12/1974 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 12/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tra Bruni Luigi e l'Ufficio del registro di Ferrara, iscritta al n. 450

Regesto Legislator

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art. 9 c.p, art. 25 cod. proc. civ, art. 44 cod. proc. civ, art. 24 della Costituzione; Sentenza 12/1974 · Corte costituzionale: 450

Parole chiave

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art. 9 c.p art. 25 cod. proc. civ art. 44 cod. proc. civ art. 24 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 9 c.p
dall'art. 9 c.p.c., indipendentemente da ogni considerazione sul
art. 25 cod. proc. civ
nell'art. 25 cod. proc. civ.
art. 44 cod. proc. civ
corrente, secondo la quale l'art. 44 cod. proc. civ., pur senza dirlo
art. 24 della Costituzione
3 né l'art. 24 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice

di procedura civile, in relazione agli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre

1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento

dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14

ottobre 1971 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente

tra Bruni Luigi e l'Ufficio del registro di Ferrara, iscritta al n. 450

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dall'Ufficio del

registro AA.CC. e Successioni di Ferrara nei confronti di Bruni Luigi

per recupero di imposta suppletiva di registro, il pretore di detta

città, con ordinanza 14 ottobre 1971, rilevata la propria incompetenza

per materia ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile, ha

riproposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 dello stesso codice (foro dello Stato), in relazione agli

artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nella suddetta ordinanza il pretore fa presente, preliminarmente,

che vertendosi in tema di imposta di registro, non è dubbia la

competenza a giudicare del tribunale, secondo il principio dettato

dall'art. 9 c.p.c., indipendentemente da ogni considerazione sul

valore. Osserva, poi, che tribunale competente, tuttavia, non sarebbe

quello indicato dai principi generali di cui agli artt. 18 e seguenti

del codice di procedura civile, bensì, come è noto, quello... del

luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui

distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme

ordinarie, così come recita l'art. 25 del codice di procedura civile.

Il quale, praticamente, ha trasferito nel codice di procedura un

principio già affermato dagli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n.

1611. L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto adire il tribunale di

Bologna, non quello di Ferrara; giammai, comunque, il pretore di

Ferrara.

Ma se quest'ultima asserzione è pacifica altrettanto non può

dirsi, ad avviso del pretore, per la prima, poiché la norma contenuta

nell'art. 25 cod. proc. civ. non sembra poter coesistere con il preciso

dettato degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nonostante siffatta

coesistenza sia stata condivisa da questa Corte con la sentenza n. 118

del 1964: il tempo trascorso da quella pronuncia ed alcune

considerazioni sulla sua motivazione spiegherebbero il riproponimento

della questione.

Per motivare la rilevanza di questa, il pretore si limita ad

osservare che dalla risoluzione di essa, dipende l'indicazione del

tribunale competente. Evidentemente, si riferisce alla opinione

corrente, secondo la quale l'art. 44 cod. proc. civ., pur senza dirlo

espressamente, impone al giudice, qualunque sia il motivo per il quale

si dichiara incompetente, di indicare nel relativo provvedimento il

giudice che egli ritiene competente.

Nel giudizio conseguito avanti questa Corte non vi è stata

costituzione di parti. È, però, intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità della

questione instando, altresì, nel merito, per la dichiarazione di non

fondatezza di essa.

:

Il pretore di Ferrara ripropone la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della

pubblica Amministrazione), in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30

ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

La Corte ritiene innanzi tutto di dovere respingere l'eccezione di

inammissibilità fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso che il

giudice a quo ha motivato sulla rilevanza adducendo che la risoluzione

della questione è necessaria ai fini della decisione sul tribunale, al

quale dovrebbe rinviare gli atti, in deroga alle ordinarie norme sulla

competenza per territorio.

Con la sentenza n. 118 del 1964 è stato già deciso che l'art. 25

cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, detta sentenza

trova un precedente, sia pure parziale, in quella n. 119 del 1963 ed

una conferma nella decisione n. 4 del 1964.

Al riguardo sono stati ritenuti determinanti due principi

fondamentali: che, cioè, la garanzia della tutela giurisdizionale

contro gli atti della pubblica Amministrazione sta a salvaguardare il

diritto del cittadino di invocarla, ma non vuol significare che il

legislatore non possa regolarne e disciplinarne i modi di attuazione.

In secondo luogo che il foro della pubblica Amministrazione appaga la

duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia,

conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in

un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a

vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei

giudici nella trattazione di tali cause.

In merito a tutto ciò la suindicata sentenza ha motivato

diffusamente, indicando anche perché il maggior costo del processo per

i privati non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della Costituzione.

Alle argomentazioni della Corte, il pretore non contrappone

obbiezioni che possano ritenersi comunque atte a contestare validamente

quanto affermato nella ripetuta decisione n. 118 del 1964 e nelle altre

sopraindicate. Né ha prospettato nuovi profili od addotto ragioni che

possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica

Amministrazione) in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre

1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza in giudizio dello

Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), questione

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con

ordinanza 14 ottobre 1971 del pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere