Ordinanza 115/1974 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAterzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 115/1974 · Corte costituzionale: terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356,
primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria
Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele,
iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali
di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453,
terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per
l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella
fase dibattimentale).
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.
Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo
comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti
che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non
sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano
indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate
non fondate con la sentenza n. 76 del 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere