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Ordinanza 106/1974 ECLI:IT:COST:1974:106 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to public posting laws as not violating free speech.

Numero d'incarto Ordinanza 106/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding public posting regulations manifestly unfounded. The applicants argued that the laws restricting where posters could be placed violated freedom of expression and equality by allowing administrative discretion to censor thought. The Court ruled that regulating the exercise of a right does not inherently destroy it, provided the right remains possible to exercise, and that administrative discretion is necessary to manage changing factual situations.

Regesto Legislator

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Art. 21, Art. 3 Cost.; The regulation of the exercise of a right does not constitute a violation of that right in itself, even if it causes indirect limitations, as long as the right is not rendered impossible or significantly more difficult to exercise.

Parole chiave

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freedom of expression public postings administrative discretion constitutional complaint censorship equality principle electoral propaganda limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte

Giurisprudenza citata

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sentenza 5 giugno 1956, n. 1
sentenza 3 luglio 1957, n. 121
sentenza 20 giugno 1961, n. 38
sentenza 4 giugno 1964, n. 48
sentenza 16 giugno 1965, n. 49
sentenza 24 giugno 1970, n. 129
ordinanza 16 dicembre 1965, n. 97
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113,

quinto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941,

n. 166 (Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Modena nel

procedimento penale a carico di Piccinini Maurizio ed altri, iscritta

al n. 265 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1973 dal pretore di Modena nel

procedimento penale a carico di Bonavita Massimo, iscritta al n. 311

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con due ordinanze, emesse dal pretore di Modena il 19

maggio 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Piccinini

Maurizio ed altro ed il 4 maggio 1973 nel corso di un procedimento

penale a carico di Bonavita Massimo, è stata sollevata, in riferimento

agli articoli 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli

artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, recante "Norme

integrative della disciplina delle pubbliche affissioni", nel dubbio

che tali norme che vietano le affissioni di scritti, disegni, stampati

e manoscritti fuori dei luoghi destinati dalla competente autorità

amministrativa siano in contrasto con la libertà costituzionale di

manifestazione del pensiero, regolandone limitativamente il concreto

esercizio, introducendo una sostanziale censura sul pensiero scritto e

demandando all'autorità amministrativa, anziché alla legge, la

fissazione dei criteri prati ci e la determinazione degli spazi su cui

eseguire le affissioni, e violino altresì il principio costituzionale

di eguaglianza, ponendo un ostacolo di ordine economico sociale

all'esercizio di una libertà primaria ed essenziale al pieno sviluppo

della persona umana ed all'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che le medesime questioni o questioni strettamente

analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le

sentenze 5 giugno 1956, n. 1, 3 luglio 1957, n. 121, 20 giugno 1961, n.

38, 4 giugno 1964, n. 48, 16 giugno 1965, n. 49, e 24 giugno 1970, n.

129, e manifestamente infondate con l'ordinanza 16 dicembre 1965, n.

97;

che in tali occasioni, questa Corte, con particolare riferimento

alla libertà di manifestazione del pensiero, ha più volte chiarito

che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non

costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non è perciò

costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una

qualche limitazione sempre che il diritto stesso non ne risulti

snaturato o non ne sia reso più difficile o addirittura impossibile

l'esercizio; che le norme che regolano l'affissione di stampati, di

giornali murali e di manifesti di propaganda durante la campagna

elettorale non instaurano né direttamente, né indirettamente alcuna

forma di censura; che, infine, una certa sfera di discrezionalità -

specie se limitata e controllata e, per alcuni aspetti, tecnica - si

deve riconoscere all'autorità amministrativa, perché le leggi, e

tanto meno la Costituzione, non possono prevedere e disciplinare tutte

le mutevoli situazioni di fatto, né graduare in astratto e in anticipo

le limitazioni poste all'esercizio dei diritti;

che in alcune di tali decisioni questa Corte ha altresì chiarito

in relazione al principio costituzionale di eguaglianza, e con

particolare riferimento alla propaganda elettorale, con argomento che

può e deve estendersi, per identità di ragioni, anche a quanto

riguarda più largamente il regime delle affissioni in genere, che una

rigorosa disciplina in materia tende proprio ad assicurare che lo

svolgimento della vita democratica sia garantito a tutti in condizioni

di parità e non sia di fatto ostacolato da situazioni economiche di

svantaggio o politiche di minoranza;

che nelle suddette ordinanze di rinvio non vengono addotti

argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti

decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo I953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del r.d. 18 giugno 1931, n.

773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della

legge 23 gennaio 1941, n. 166, recante "Norme integrative della

disciplina delle pubbliche affissioni", sollevate, in riferimento agli

artt. 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere