Italian Constitutional Court dismisses challenges to fishing suspension penalties under Art. 26 Law 963/1965. The court rejects claims that these penalties violate the principle of personal culpability. The court holds that accessory penalties target the permit holder, not unrelated third parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Article 26 of Law 963/1965 manifestly unfounded. The challengers argued that suspending fishing permits violated the principle of personal culpability by affecting third parties like co-owners or boat masters who were not personally at fault. The court reasoned that the penalty specifically targets the permit holder and that any negative impact on others constitutes mere factual prejudice rather than a legal sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, comma 1 e 3 Cost.; La pena accessoria della sospensione del permesso di pesca colpisce l'autore del reato titolare del titolo, non i terzi estranei ai fatti, configurando un pregiudizio di fatto e non una sanzione illegittima.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,
lettere c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della
pesca marittima), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di Pescara nel
procedimento penale a carico di Fanesi Giovanni, iscritta al n. 111 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 14 febbraio 1973 dal pretore di Senigallia
nel procedimento penale a carico di Castellani Nemesio, iscritta al n.
150 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973;
3) ordinanza emessa il 3 novembre 1972 dal pretore di Lanciano nel
procedimento penale a carico di Vastano Mario, iscritta al n. 190 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973;
4) ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di Pescara nel
procedimento penale a carico di Pagliaro Francesco, iscritta al n. 225
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
:
1. - Nel procedimento penale a carico di Mario Vastano, il pretore
di Lanciano, con ordinanza 3 novembre 1972, ha censurato, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, la lett. c
dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della
pesca marittima, in quanto la pena accessoria, ivi prevista, della
sospensione del permesso di pesca si ripercuoterebbe su persona
estranea alla commissione del reato.
2. - Nel procedimento penale a carico di Giovanni Fanesi, il
pretore di Pescara, con ordinanza 18 dicembre 1972, ha posto in dubbio
la legittimità costituzionale della lett c, ultima parte, e della
lett. d, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui",
dell'art. 26 della stessa legge, in riferimento all'art. 27, primo e
terzo comma, della Costituzione.
Dopo aver richiamato la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte,
che aveva disatteso analoghe censure, il pretore osserva, quanto alla
norma contenuta nella lett. c, che, a differenza del caso in ordine al
quale era stato promosso il precedente giudizio di legittimità,
sarebbe stato, nella fattispecie in esame, sottoposto alla pena
accessoria del divieto di adibire il natante alla pesca, unitamente
all'imputato, anche il contitolare del permesso e armatore, estraneo ai
fatti di reato (esercizio di pesca con reti a traino e con mezzo a
propulsione meccanica a distanza inferiore alle tre miglia dalla costa
ed in acque profonde meno di cinquanta metri).
Violerebbe il medesimo precetto costituzionale la sospensione
dell'esercizio della pesca "alle dipendenze altrui".
3. - Lo stesso pretore di Pescara, con ordinanza 22 gennaio 1973,
ha sollevato, nei medesimi termini, identica questione, nel
procedimento penale a carico di Francesco Pagliaro.
4. - Altra questione, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo
comma, 27, terzo comma, 35 e 36 Cost., della lett. d, dell'art. 26 nel
suo intero testo, anche per il riflesso che sarebbe tolto il lavoro a
chi trae da esso i mezzi di sussistenza, è stata sollevata dal pretore
di Senigallia, con ordinanza 14 febbraio 1973, nel procedimento penale
a carico di Nemesio Castellani.
5. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata
costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
:
1. - Le questioni sono le seguenti: a) se la lett. c, ultima
parte-divieto di usare il natante per la pesca -, dell'art. 26 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, venendo a colpire anche il contitolare
del permesso di pesca ed armatore, unitamente all'imputato, violi
l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione (ordinanze pret.
Pescara); b) se la lett. c, nel suo intero testo, violi l'art. 27,
primo comma, Cost. (ordinanza pret. Lanciano); c) se la lett. d,
limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", del citato
art. 26 - interdizione dall'esercizio della pesca, - violi l'art. 27,
primo e terzo comma, Cost. (ordinanze pret. Pescara); d) se la medesima
lett. d, nel suo intero testo, violi gli artt. 1, 4, secondo comma, 27,
terzo comma, 35 e 36 Cost. (ordinanza pret. Senigallia).
2. - Le censure attinenti all'art. 26, lett. d, della legge n. 963
del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e
terzo comma, 35 e 36 Cost. sono state già disattese con la sentenza n.
30 del 1972 - che ha puntualizzato la portata ed i limiti della norma
-; né vengono prospettati profili nuovi o addotti argomenti tali da
indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza. L'aggiunto
richiamo all'art. 27, primo comma, non è pertinente, perché la pena
(sia principale che accessoria) colpisce l'autore dell'infrazione. Né
è pertinente il richiamo, pure aggiunto, all'art. 36, il quale, posto
a garanzia dell'equa e sufficiente retribuzione dell'effettuato lavoro,
si colloca in un'area del tutto diversa da quella della pena accessoria
della sospensione, per un periodo di tempo determinato, dall'esercizio
di un'arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno
speciale permesso, autorizzazione, licenza o abilitazione
dell'autorità (alla stregua dell'art. 30 del codice penale e di varie
leggi speciali), e non la rende certo inoperante: una pena che,
ovviamente, non proibisce un altro lavoro che un provvedimento o un
atto amministrativo non richieda (così come non rende inoperante
l'altra pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici,
perpetua o temporanea, degli artt. 28 e 29 cod. pen. e le sanzioni
disciplinari della radiazione dall'albo e della sospensione
dall'esercizio delle professioni liberali).
3. - In ordine alle questioni attinenti alla lett. c, la
sospensione della validità del permesso di pesca col conseguente
divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e
attrezzi, è una pena accessoria (tale definita nella comprensiva
intitolazione dell'art. 26), che colpisce l'autore del reato, titolare
del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come
singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensì di
pregiudizio di mero fatto, di cui molti esempi si danno nel nostro
ordinamento.
Per quanto la fattispecie ora sottoposta a questa Corte non sia
identica a quella di cui alla precedente pronunzia di non fondatezza
(citata sentenza n. 30 del 1972), rimangono validi gli stessi principi
e non è, pertanto, violato l'art. 27, primo e terzo comma, della
Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n.
963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli
artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della
Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le
ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n.
30 del 1972 di questa Corte;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. c, della stessa legge, sollevate, in riferimento
all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di
Pescara e dal pretore di Lanciano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere