Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 89/1973 ECLI:IT:COST:1973:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

emessa l'8 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 619 c.p, art. 113 Cost, art. 113 della Costituzione; Ordinanza 89/1973 · Corte costituzionale: emessa l'8 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di rivendicazione nel pignoramento ipoteca legale del venditore sottrazione di una cosa mobile ipoteca mobiliare restrizione della proprietà realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 619 c.p
645); il quale - stabilendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) "non
art. 113 Cost
di privilegio, nei confronti di altri soggetti, che l'art. 113 Cost.
art. 113 della Costituzione
di privilegio, nei confronti di altri soggetti, che l'art. 113 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo

comma, lett. a, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza

emessa l'8 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Mantegazza Irma e la Esattoria civica di Milano, iscritta

al n. 104 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria civica di Milano;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente fra

Mantegazza Irma e l'Esattoria civica di Milano, il tribunale di questa

città, con ordinanza 8 gennaio 1971, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del

t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645); il quale - stabilendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) "non

puo essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione

del contribuente, sui quali si pretende di avere diritto, hanno formato

oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo

debitore" - sembra porre la pubblica Amministrazione in una situazione

di privilegio, nei confronti di altri soggetti, che l'art. 113 Cost. ha

voluto risolutamente escludere concedendo per tutti gli atti la tutela

giurisdizionale;

che nel presente giudizio si è costituita l'Esattoria civica di

Milano, la quale, richiamando la sentenza della Corte n. 13 del 1971,

ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che la questione è stata dichiarata infondata con la

sentenza n. 13 del 1971 di questa Corte, non soltanto in riferimento

all'art. 113, ma anche in riferimento all'art. 42, secondo e terzo

comma, della Costituzione e che, con la sentenza n. 4 del 1973, la

Corte ha dichiarato altresì che la norma impugnata non è in contrasto

neppure con il principio di uguaglianza e con l'art. 24, primo comma,

Cost., per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti ed interessi legittimi;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti

che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645, questione sollevata, in riferimento all'art. 113 della

Costituzione, dall'ordinanza del tribunale di Milano dell'8 gennaio

1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere