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Ordinanza 79/1973 ECLI:IT:COST:1973:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 21 della Costituzione; Ordinanza 79/1973 · Corte costituzionale: esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promosso con ordinanza

Parole chiave

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diritto di stampa editore modalità di pubblicazione censura costituzionale obbligo di edizione di documenti prescrizione di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 21 della Costituzione
374, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di

esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promosso con ordinanza

emessa il 23 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di

Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Leoni Raffaele e

Berselli Luciano, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21

febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia

con ordinanza emessa il 23 novembre 1972 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n.

374, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con sentenza 14 dicembre 1972,

n. 199;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme

per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle

pubblicazioni), promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 21 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente

infondata con la sentenza n. 199 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere