Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 76/1973 ECLI:IT:COST:1973:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 76/1973 · Corte costituzionale: parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

Generato dall'IA
conoscenza effettiva mancata contestazione dei fatti capacità di stare in giudizio sentenza contumaciale cognizione del ricorso per cassazione capacità di discernimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima

parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

1 ottobre 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico

di Tattoli Giuseppe, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26

gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto, con

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte,

del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la

lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per

tutte le parti che debbono considerarsi presenti nel dibattimento,

anche se non sono presenti alla lettura;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971 questa Corte

ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura

penale;

che in questa sede non sono stati prospettati profili nuovi, né

sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura

penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale

di Torino, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 136 del 16

giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere