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Ordinanza 70/1973 ECLI:IT:COST:1973:70 Generato dall'IA

Ordinanza 70/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 70/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al

Regesto Legislator

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Ordinanza 70/1973 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al

Parole chiave

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imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico punibilità dei mass media reati contro i doveri d'ufficio e professionali responsabilità per atto illecito violazione del diritto d'autore discorso di odio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al

n. 236 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971, 2) ordinanza

emessa il 29 settembre 1971 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

nel procedimento penale a carico di Graziosi Felice Michele, iscritta

al n. 2 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

3) ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Taranto nel

procedimento penale a carico di Polito Pietro ed altro, iscritta al n.

204 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice

penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata

da questa Corte con sentenze n. 107 del 1957 e n. 20 del 1971, in

riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 20 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere