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Ordinanza 69/1973 ECLI:IT:COST:1973:69 Generato dall'IA

Ordinanza 69/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 69/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 69/1973 · Corte costituzionale: nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta

Parole chiave

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processo diretto procedura penale diritti procedurali ritardo del ministero pubblico violazione del principio di celerità processo equo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
procede con giudizio direttissimo), facendo riferimento, una all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Firenze nel

procedimento penale a carico di Mari Giovanni e Binni Lanfranco,

iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 1 luglio 1972 dalla Corte di assise di

Campobasso nel procedimento penale a carico di Buono Roberto e

Guerrizio Luigi, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15

novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 18 settembre 1972 dal tribunale di Potenza

nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta

al n. 351 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.

Udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 la relazione del

Presidente Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato in

via incidentale varie questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n.

47 (secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa si

procede con giudizio direttissimo), facendo riferimento, una all'art. 3

Cost., e le altre, rispettivamente, agli artt. 3, 21 e 24, e agli artt.

3 e 111 Cost.;

che in nessuno dei giudizi vi è stata, in questa sede,

costituzione di parti;

che i giudizi stessi possono essere riuniti.

Considerato che le predette questioni sono già state dichiarate

non fondate dalla Corte con la sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972, e

che nelle suindicate ordinanze non sono stati prospettati profili

nuovi, né vengono addotti motivi che possano indurre a modificare la

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8

febbraio 1948, n. 47, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 111 della Costituzione, e già

dichiarate non fondate con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere