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Ordinanza 53/1973 ECLI:IT:COST:1973:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,

Regesto Legislator

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Ordinanza 53/1973 · Corte costituzionale: 4 della legge 20 marzo 1865,

Parole chiave

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servizio pubblico beni statali servitù di Stato sequestro cautelare esecuzione amministrativa gerenza forzata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo

comma, e 828, secondo comma, del codice civile; dell'art. 514, n. 5,

del codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato E (Abolizione del contenzioso amministrativo),

promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1970 dal pretore di Roma

nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle ferrovie

dello Stato e Coccia Ivo, iscritta al n. 119 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del

5 maggio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

delle ferrovie dello Stato.

Ritenuto che, con ordinanza 5 dicembre 1970, pronunciata nel

giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata vertente tra

l'avv. Ivo Coccia e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il

pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod.

civ.; 514, n. 5, cod. proc. civ. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, in relazione agli articoli 3, 24, 28 e 113 della Costituzione.

Considerato che alla data in cui fu emessa l'ordinanza di

rimessione la sentenza del tribunale di Roma 18 settembre 1968, che

costituiva il titolo esecutivo posto a base della esecuzione forzata

promossa dal Coccia, era già stata cassata dalla Corte di cassazione

con sentenza 9 febbraio 1970, pubblicata il 19 settembre 1970, la quale

è stata prodotta dall'Avvocatura dello Stato;

che si rende necessario che il giudice a quo, nell'esame del

giudizio di rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale, tenga anche conto della preesistente circostanza

predetta;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere