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Ordinanza 45/1973 ECLI:IT:COST:1973:45 Generato dall'IA

Ordinanza 45/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 45/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emesse il 10 aprile 1972 dalla sezione distaccata di Corte d'appello di

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 45/1973 · Corte costituzionale: emesse il 10 aprile 1972 dalla sezione distaccata di Corte d'appello di

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta sovranità fiscale sottrazione di un contributo opposizione al precetto esecutivo differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 243,

secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi' con ordinanze

emesse il 10 aprile 1972 dalla sezione distaccata di Corte d'appello di

Salerno nei procedimenti penali a carico di Villani Matteo e di Cuoco

Rocco, iscritte ai nn. 254 e 268 del registro ordinanze 1972 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 43

settembre 1972 e n. 233 del 6 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante il testo unico delle

leggi sulle imposte dirette;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che consentenza n. 5 del 25 gennaio 1973 questa Corte

ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, che ha approvato il testo unico delle leggi sulle imposte

dirette;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge il marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata

con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 5 del 25 gennaio 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere