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Ordinanza 44/1973 ECLI:IT:COST:1973:44 Generato dall'IA

Ordinanza 44/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 44/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Gasperi Oreste

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 44/1973 · Corte costituzionale: tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Gasperi Oreste

Parole chiave

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pericolo di reiterazione attitudine all'integrazione criminalità persistente attività criminosa capacità di subire la carcerazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevata, in rifenmento all'art. 3 della Costituzione, la questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dal

tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Gasperi Oreste

ed altri, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza' di cui in epigrafe è stata

sollevata, in rifenmento all'art. 3 della Costituzione, la questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice

penale concernente l'abitualità nel reato presunta dalla legge;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 168 del 21 novembre 1972 questa

Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di. legittimità

costituzionale dell'art. 102 del codice penale; sollevata' con

l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 168 del 21 novembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1 973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- VEZIO

CRTSAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere